Sez. U - , Sentenza n. 41991 del 30/12/2021 (Rv. 663714 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Ricusazione - Ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento - Disciplina delle impugnazioni prevista dal codice di procedura penale - Applicabilità - Esclusione - Estensibilità della disciplina del processo penale al procedimento disciplinare - Limiti - Disciplina del codice di procedura civile - Applicabilità - Condizioni - Conseguenze.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
Le ordinanze della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura che decidono sulle istanze di ricusazione non sono impugnabili con il ricorso per cassazione, in quanto l'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, nel richiamare la disciplina delle impugnazioni prevista dalle norme processuali penali, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari e alle decisioni di merito, restando esclusa l'estensibilità all'intero procedimento disciplinare della normativa del codice di procedura penale, il cui richiamo è espressamente limitato dal legislatore allo svolgimento di specifiche attività, come la discussione dibattimentale e le attività d'indagine. Ne consegue che, in mancanza di una regolamentazione espressa o di uno specifico rinvio al codice di procedura penale, è applicabile la disciplina dettata dal codice di procedura civile, con conseguente inoppugnabilità del provvedimento, salva la possibilità di far valere la nullità degli
atti e delle decisioni assunte dal magistrato incompatibile con l'impugnazione della decisione definitiva.
Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 16 com. 2, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)