Sez. 1, Sentenza n. 7127 del 29/07/1994 (Rv. 487586 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - SEQUESTRO ANTERIORE ALLA CAUSA | Decreto e contestuale citazione per la convalida - Mancata notificazione nel termine di quindici giorni dal compimento del primo atto di esecuzione - Conseguenze - Inefficacia del sequestro - Deduzione della stessa nella prima difesa successiva alla notizia dell'atto - Necessità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CONVALIDA - SEQUESTRO ANTERIORE ALLA CAUSA
In tema di sequestro autorizzato anteriormente alla casa, il termine di quindici giorni dal compimento del primo atto di esecuzione - stabilito dall'art. 680 cod. proc. civ. per la notificazione del decreto, con le indicazioni prescritte dalla norma, e per la contestuale citazione per la convalida ed il merito - è perentorio. La notificazione di tali atti nel termine suddetto costituisce, ai sensi dell'art. 683 comma primo cod. proc. civ., un requisito di efficacia del sequestro, stabilito nell'interesse del sequestrato, sicché l'inefficacia del sequestro per la mancata notificazione del decreto e della contestuale citazione nel termine fissato deve essere dedotta dal sequestrato nella prima difesa successiva alla notizia dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 683, Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)