Codice di procedura civile
Testo in vigore al
Sezione III. Dell'arbitrato dei consulenti tecnici
Art. 455 Arbitrato dei consulenti tecnici
1. Quando la controversia ha contenuto prevalentemente tecnico, le parti, d'accordo, possono chiedere al giudice che la decisione sia rimessa al consulente tecnico, oppure a un collegio composto dal consulente tecnico nominato d'ufficio, che lo presiede, e dai consulenti tecnici delle parti.
2. Il giudice provvede con ordinanza, assegnando ai consulenti un termine perentorio per la pronuncia del lodo.
Art. 456 Pronuncia dei consulenti tecnici
1. I consulenti tecnici decidono secondo equita'.
2. Il lodo deve essere depositato, a pena di nullita', nel termine di cui all'articolo precedente, nella cancelleria dell'ufficio al quale appartiene il giudice che ha rimesso la decisione ai consulenti, ed e' dichiarato esecutivo con decreto del pretore o del presidente del tribunale.
3. Contro il decreto che nega l'esecutorieta' e' ammesso reclamo mediante ricorso a norma dell'articolo 825 ultimo comma al presidente della sezione della corte d'appello indicata nell'articolo 450.
Art. 457 Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo
1. Se il lodo non e' depositato nel termine di cui all'art. 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte piu' diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa.
2. Se l'istanza non e' proposta entro sei mesi dalla scadenza del termine suddetto, il processo si estingue.
Art. 458 Impugnazione delle sentenze dei consulenti
1. Le sentenze dei consulenti sono impugnabili a norma degli articoli 827 e seguenti, in quanto applicabili, davanti alla sezione della corte d'appello indicata nell'articolo 450.
Capo III. Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Art. 459 Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
1. Si osservano le disposizioni del presente capo nei processi relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali, agli infortuni sul lavoro industriale e agricolo, alle malattie professionali, agli assegni familiari e ad ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie inerenti ai rapporti indicati nell'articolo 429.
2. Si osservano le norme del capo secondo di questo titolo per le controversie tra lavoratori e datori di lavoro relative all'inosservanza da parte di questi ultimi degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti collettivi di lavoro o norme equiparate.
Art. 460 Improponibilita' della domanda
1. La domanda relativa a controversie previste nel presente capo non puo' essere proposta, se non quando sono esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o sono decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi.
Art. 461 Giudice competente
1. Le controversie indicate nell'articolo 459 primo comma sono di competenza del tribunale.
2. Per le controversie relative al diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali dei lavoratori o loro aventi causa, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, e' competente il tribunale del luogo in cui e' avvenuto l'infortunio o si e' manifestata la malattia professionale, e, per le altre controversie, il tribunale del luogo in cui ha sede l'organo locale dell'ente al quale e' stata fatta la richiesta della prestazione. Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, e' competente il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.
3. Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, e' competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'ente al quale deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione, e per le altre controversie e' competente il tribunale del luogo in cui si e' svolto il rapporto di lavoro.
Art. 462 Patrocinio
1. Le parti che chiedono le prestazioni possono stare in giudizio personalmente, oppure con il ministero di un procuratore legale scelto in appositi albi, e possono valersi dell'assistenza di avvocati scelti negli stessi albi.
Art. 463 Assistenza del consulente tecnico
1. Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, il giudice e' normalmente assistito, a norma dell'articolo 441, da uno o piu' consulenti tecnici, scelti in appositi albi.
Art. 464 Rinvio
1. Si osservano nel procedimento le disposizioni degli articoli 439, 440, 441 e 448 primo comma.
2. Le associazioni sindacali possono intervenire nel giudizio a norma dell'articolo 443.
3. Le parti possono chiedere che la decisione sia rimessa ad uno o piu' consulenti tecnici, a norma degli articoli 455 e seguenti.
Art. 465 Giudice d'appello
1. L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'articolo 459 si propone alla sezione della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, composta nel modo indicato nell'articolo 450.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 453.
Art. 466 Appellabilita' delle sentenze
1. Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore alle lire diecimila.
Capo IV. Delle controversie individuali in materie regolate da norme corporative ...
Art. 467 Denuncia all'associazione sindacale
1. Le norme degli articoli 430, 431, 432 e 433 si applicano anche nelle controversie in materie regolate da norme corporative, quando l'obbligo del tentativo di conciliazione e' stabilito dalle dette norme.
Art. 468 Nomina del consulente tecnico
1. Nelle controversie indicate nell'articolo precedente i consulenti tecnici sono scelti possibilmente negli appositi albi.
Art. 469 Intervento delle associazioni sindacali
1. Le associazioni sindacali possono intervenire in giudizio a norma dell'articolo 443, quando si contenda sull'applicazione delle norme corporative ....
Art. 470 Sospensione del procedimento
1. Il procedimento deve essere sospeso a norma dell'articolo 444, quando pende un processo collettivo riguardante l'applicazione della norma corporativa ....
Art. 471 Ricorso per cassazione
1. Si puo' proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni delle norme corporative ....
Art. 472 Accertamento tecnico preventivo
1. Quando la controversia riguarda le modalita' di una prestazione o la qualita' di una merce o altro elemento tecnico relativo a una norma corporativa ..., la parte puo' chiedere, nei modi stabiliti nell'articolo 696, che sia eseguito un accertamento tecnico preventivo.
Art. 473 Procedimento ed efficacia dell'accertamento
1. Il presidente, il pretore o il conciliatore, quando ritiene di dovere accogliere l'istanza, nomina con decreto il consulente, scegliendolo in ogni caso nell'apposito albo. Nello stesso decreto il presidente, il pretore o il conciliatore formula i quesiti ai quali il consulente deve rispondere e gli assegna un breve termine per il compimento dell'indagine e per la presentazione della relazione.
2. Alle risposte del consulente si applica la disposizione dell'articolo 442 ultimo comma.
Libro terzo. Del processo di esecuzione
Titolo I. Del titolo esecutivo e del precetto
Art. 474 Titolo esecutivo
1. L'esecuzione forzata non puo' avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
2. Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali, nonche' gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.
Art. 475 Spedizione in forma esecutiva
1. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale e' spedita.
3. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione in nome del Re Imperatore e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:
"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".