Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019 (Rv. 653442 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA | Controversie in materia di locazione – Opposizione a decreto ingiuntivo – Proposizione con citazione – Irrilevanza – Condizioni – Deposito nel termine di cui all’art. 641 c.p.c. – Applicabilità dell’art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 – Esclusione – Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - FORMA
L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di controversie locatizie, come tale soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., che sia erroneamente proposta con citazione, deve ritenersi tempestiva, se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione, non potendo trovare applicazione l'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011, il quale concerne i giudizi di primo grado erroneamente introdotti in forme diverse da quelle prescritte da tale decreto legislativo e non anche i procedimenti di natura impugnatoria, come l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 447 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)