Sez. 3, Sentenza n. 2290 del 05/07/1968 (Rv. 334584 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - MODIFICAZIONE DELLA FORMULA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO- DEVOLUZIONE AL GIUDICE DI MERITO - RIFERIMENTO AL VERBALE DI GIURAMENTO - DUBBIO SULLA SUSSISTENZA DELLA MODIFICAZIONE DELLA FORMULA - CONSEGUENZE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - MODIFICAZIONE DELLA FORMULA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO- DEVOLUZIONE AL GIUDICE DI MERITO - RIFERIMENTO AL VERBALE DI GIURAMENTO - DUBBIO SULLA SUSSISTENZA DELLA MODIFICAZIONE DELLA FORMULA - CONSEGUENZE.*
Una volta prestato il giuramento decisorio, non essendo ammesso, contro le sue risultanze, alcun mezzo di prova, al giudice e consentito soltanto di accertare se esso sia stato reso in conformita con la formula, e, in caso di omissioni o variazioni, se ne risulti modificato o meno il contenuto sostanziale. L'indagine, concretandosi in un apprezzamento di fatto, e riservata al giudice di merito, il quale non puo ovviamente prescindere dal contenuto dell'apposito verbale di giuramento, che, essendo un atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni delle parti, e deve ritenere che vi sia stato rifiuto di giurare, non soltanto quando risulti che la formula sia stata modificata in modo sostanziale, ma anche quando sussista dubbio che cio sia avvenuto, dato che tale dubbio si risolve in una Mancanza di prova che il giuramento sia stato prestato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 239 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)