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Sez. 1, Sentenza n. 34750 del 11/07/2014 Cc. (dep. 07/08/2014) Rv. 260645 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Disposizioni in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie contenute nei Decreti legislativi nn. 155 e n. 156 del 2012 - Procedimento "pendente" - Significato - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260645-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

In tema di competenza, ai fini della applicazione delle disposizioni introdotte con i decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012 in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, si considerano già "pendenti" davanti al tribunale che costituisce sede principale, con conseguente attribuzione della regiudicanda alla sua cognizione, i procedimenti penali relativi a notizie di reato acquisite o pervenute ai competenti uffici del pubblico ministero entro il 13 settembre 2013, data di efficacia del D.Lgs. n. 155 del 2012, come chiarito dalla disposizione interpretativa contenuta nell'art. 8 del D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato la competenza del tribunale costituente sede principale del circondario al quale spettava la cognizione del procedimento al momento della ricezione della notizia di reato, anche se il Comune nel quale erano stati commessi i fatti, per effetto del D.Lgs. n. 155 del 2012, e con decorrenza dalla data della sua entrata in vigore, era stato poi compreso nel circondario di altro tribunale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 155 art. 9 com. 2, Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 156 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/02/2014 num. 14 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)