diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3895 del 09/06/1988 (Rv. 459086 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE - ASSISTENZA E MINISTERO DI UN DIFENSORE - DISTINZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PARTE ESPLETATA DA UN AVVOCATO NON ISCRITTO IN UN ALBO DEI PROCURATORI DEL DISTRETTO DEL MANDAMENTO DEL GIUDICE ADITO E SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DA PARTE DEL MEDESIMO AVVOCATO - NULLITÀ ASSOLUTA, O RADICALE, NON SANABILE.*
Stato
decisa il 1988-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459086-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - PATROCINIO - DAVANTI AL PRETORE - ASSISTENZA E MINISTERO DI UN DIFENSORE - DISTINZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA PARTE ESPLETATA DA UN AVVOCATO NON ISCRITTO IN UN ALBO DEI PROCURATORI DEL DISTRETTO DEL MANDAMENTO DEL GIUDICE ADITO E SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DA PARTE DEL MEDESIMO AVVOCATO - NULLITÀ ASSOLUTA, O RADICALE, NON SANABILE.*

L'art. 82, secondo comma, cod. proc. civ. - che stabilisce che nei procedimenti innanzi al pretore la parte, ove non sia autorizzata a stare in giudizio di persona, possa costituirsi con la mera assistenza di un difensore (ossia avvalendosi della sola cosiddetta difesa consultiva, esercitabile senza limiti territoriali) oppure con il ministero di un difensore (ossia ricorrendo alla cosiddetta difesa attiva col fatto di conferire al medesimo la procura affinché lo rappresenti in giudizio) - non introduce deroghe alla disciplina professionale dell'Esercizio delle funzioni procuratorie, che gli artt. 4 e 5 della legge professionale (R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) consentono soltanto nell'ambito del distretto cui appartiene il tribunale al quale il procuratore è assegnato. Consegue che, anche nel procedimento pretorile, deve escludersi che un avvocato possa rappresentare la parte ove non sia coevamente iscritto in un albo dei procuratori del distretto cui appartiene il mandamento del giudice adito e pertanto se l'atto introduttivo del giudizio, che, secondo il disposto dell'art. 125 cod. proc. civ., deve essere sottoscritto dal "difensore" della parte quale procuratore della stessa, risulti invece sottoscritto da un avvocato non abilitato al patrocinio nel distretto in cui trovasi l'autorità giudiziaria adita, non si determina una semplice irregolarità formale ovvero la mera possibilità di sanzioni a carico del difensore medesimo (con ripercussioni nel processo - ex art. 301 cod. proc. civ. - nella sola ipotesi della sospensione del professionista stesso), ma è affetto da nullità assoluta e radicale, non suscettibile di alcuna sanatoria, né per effetto della Costituzione del convenuto, né per effetto di ulteriore Costituzione dell'attore a mezzo di un procuratore territorialmente competente. (V 3837/86, mass n 446675; (V 656/83, mass n 425404).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1923 num. 1578 art. 4, Regio Decr. Legge 27/11/1923 num. 1578 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)