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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3055 del 09/02/2021 (Rv. 660578 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE | Incompetenza territoriale - Eccezione – Adesione dell’altra parte - Accordo effettivo fra le parti – Al momento della decisione-Necessità.
Stato
decisa il 2021-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660578-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE

L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte presuppone, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. che l'accordo fra le parti sussista effettivamente all'atto in cui il giudice provveda, circostanza che va esclusa qualora al momento della decisione, all'udienza in cui l'una parte dichiari di aderire, l'altra contestualmente vi rinunci.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)