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Sez. 1, Sentenza n. 3532 del 11/12/1959 (Rv. 882500 - 01)

PROPRIETÀ - COSTRUZIONE SU SUOLO ALTRUI - RITENZIONE DELLE OPERE - INDENNITÀ AL COSTRUTTORE - VALORE DEI MATERIALI E DELLA MANO D'OPERA - ESTREMI - FATTISPECIE. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - NON AGGRAVAMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DELL'ADEMPIENTE - CONTENUTO. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - DILIGENZA DEL CREDITORE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ. COSA GIUDICATA - PUNTO GIÀ DECISO - ESTREMI - FATTISPECIE.
Stato
decisa il 1959-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882500-01

PROPRIETÀ - COSTRUZIONE SU SUOLO ALTRUI - RITENZIONE DELLE OPERE - INDENNITÀ AL COSTRUTTORE - VALORE DEI MATERIALI E DELLA MANO D'OPERA - ESTREMI - FATTISPECIE. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - NON AGGRAVAMENTO DEL DANNO - OBBLIGO DELL'ADEMPIENTE - CONTENUTO. OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - DILIGENZA DEL CREDITORE - ESTREMI - ACCERTAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITÀ. COSA GIUDICATA - PUNTO GIÀ DECISO - ESTREMI - FATTISPECIE.

Nel caso in cui il proprietario che, a norma dell'art. 936 cod.civ. , preferisce di ritenere le opere e costruzioni fatte sul suo suolo da un terzo con propri materiali, prescelga di pagare il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera, la valutazione dei materiali e della mano d'opera impiegata ha carattere oggettivo e dev'essere desunta in base alle condizioni del mercato esistenti nel tempo e nel luogo in cui i lavori vennero eseguiti, a prescindere dai prezzi effettivamente pagati. Segue da ciò che il proprietario deve, in tale ipotesi, rimborsare al terzo anche le spese di progettazione tecnica necessaria per la costruzione delle opere trattenute, nonché il compenso dovuto dall'impresa che ha eseguito i lavori, anche se quest'ultimo non sia stato materialmente erogato (nella specie, perché il terzo era un impresario edile che aveva eseguito le fabbriche con i propri capitali e la propria organizzazione d'impresa). Se il creditore non può aggravare col fatto proprio le conseguenze dell'inadempimento dell'altra parte, egli, tuttavia non è tenuto ad espletare un'attività straordinariamente gravosa per eliminare o attenuare i derivati dal comportamento illecito del debitore responsabile. La valutazione che il giudice di merito fa della condotta del creditore per escludere che le maggiori conseguenze dannose derivanti dalla prolungata e non giustificata inerzia di esso nel chiedere l'adempimento della obbligazione nel termine fissato possano ricadere sul debitore inadempiente, costituisce apprezzamento incensurabile in Cassazione. L'autorità del giudicato è limitata a ciò che ha formato l'oggetto e la causa giuridica del giudizio e copre esclusivamente la decisione finale in cui si concreta la volontà di legge da attuare, nei limiti, perciò, degli elementi costitutivi dell'Azione cioè nell'indennità dei soggetti, del petitum, della causa petendi, solo quando i menzionati elementi siano identici a quelli già dedotti in un precedente giudizio e coperti dal giudicato è inibito in un successivo giudizio il riesame della controversia, ormai già irretrattabilmente risolta dal giudice; segue da ciò che la domanda di rivalsa del danno conseguente al deperimento della cosa che si assume avvenuto per colpa del possessore e per violazione degli obblighi inerenti alla custodia, non è preclusa dal giudicato riguardante il riconoscimento del diritto di esso possessore alla ritenzione della cosa fino al pagamento delle spese anticipate, diverso essendo nei due casi tanto il petitum che la causa petendi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 926, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)