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Sez. 3 - , Sentenza n. 28528 del 08/11/2018 (Rv. 651657 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Impugnazione di preavviso di fermo amministrativo - Obbligatoria notificazione all'Avvocatura dello stato dell'atto introduttivo - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651657-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo previsto dall'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo natura di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione, con la conseguenza che ad essa e` applicabile la previsione di cui al combinato disposto dell'art. 144, comma 1, c.p.c. e dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, in forza del quale l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di un'amministrazione dello Stato deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria competente, con esclusione della deroga prevista dagli artt. 6, comma 9, e 7, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011 in forza della quale nei soli giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada il ricorso introduttivo è notificato all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto impugnato, la quale può stare in giudizio personalmente o avvalendosi di propri funzionari delegati. (Nella specie, la S.C. ha rilevato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ed ha, quindi, cassato la sentenza impugnata con rinvio ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. al giudice di primo grado cui ha demandato la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione in ossequio all'enunciato principio di diritto).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 144 com. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)