diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1639 del 29/04/1977 (Rv. 385348 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ISTANZA DI PARTE - QUALIFICAZIONE COME OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA PER TARDIVITA - NATURA DI SENTENZA - MEZZO DI IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385348-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ISTANZA DI PARTE - QUALIFICAZIONE COME OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA PER TARDIVITA - NATURA DI SENTENZA - MEZZO DI IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE.*

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione, che qualifichi l'istanza di parte come opposizione agli Atti esecutivi e ne dichiari l'inammissibilita per decadenza dal termine di cinque giorni di cui all'art 617 cod proc civ, ha natura di sentenza e puo essere impugnato - dovendosi aver riguardo alla sua qualifica da parte del giudice, fondata o errata che sia - solo con il ricorso per Cassazione ex art 111 cost. (V 2390/74, mass n 370773).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)