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Sez. 1, Sentenza n. 25257 del 22/04/2004 Cc. (dep. 04/06/2004) Rv. 228136 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Esito della prova - Valutazione di comportamenti del condannato successivi all'esecuzione della misura alternativa - Limiti temporali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228136-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, pur essendo consentito, ai fini della valutazione dell'esito della prova, prendere in considerazione anche comportamenti posti in essere dal condannato dopo che sia cessata l'esecuzione della misura alternativa, non è possibile tener conto di comportamenti tenuti nel corso di vari anni successivi al termine naturale della prova, a causa del ritardo con cui il giudice decide sull'esito di essa. (Nella specie, in cui la dichiarazione del tribunale di sorveglianza di esito negativo della prova per la sua intera durata era intervenuta a distanza di oltre nove anni dall'inizio dell'affidamento, la Corte ha ritenuto che il giudizio del tribunale risultava condizionato in modo inammissibile dal ritardo della decisione, dal quale era scaturita la valutazione di una molteplicità di fatti - taluni successivi di vari anni alla fine del periodo di prova - che avevano assunto un esaustivo rilievo negativo, tale da superare e rendere insignificante il riferimento a detto periodo, durante il quale l'affidato aveva tenuto una condotta irreprensibile).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)