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Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica

Testo in vigore al

Art. 20 Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni

1. Ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione risultanti dalle leggi regionali di approvazione dei rispettivi conti consuntivi, le regioni sono autorizzate a ricorrere all'assunzione di mutui, anche in deroga alle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni statali, con aziende ed istituti di credito ordinario e speciale nonche' con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito delle vigenti disposizioni; i mutui possono essere assunti solo dalle regioni che abbiano attivato nella misura massima l'autonomia impositiva.A tal fine non e' richiesto l'aumento fino al 75 per cento dell'aliquota dei tributi prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 nonche' l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

2. Gli oneri di ammortamento sono a carico delle regioni e al relativo pagamento in favore delle aziende e istituti mutuanti provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune, previa delega regionale.913

3. L'importo delle annualita' di ammortamento va computato, negli esercizi successivi, fra gli oneri dei mutui e prestiti in estinzione ai fini dell'autorizzazione alla contrazione di nuovi mutui ai sensi delle vigenti disposizioni statali.

4. Alle regioni che ricorrono ai mutui di cui al comma 1 e' fatto divieto per il triennio successivo a quello in cui i mutui vengono contratti:

  1. a) di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche;

  2. b) di iscrivere in bilancio spese per attivita' discrezionali, fatte salve quelle afferenti il cofinanziamento regionale per l'attuazione delle politiche comunitarie;

  3. c) di impegnare somme superiori a quelle relative all'anno precedente a quello di contrazione dei mutui per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni; spese per consulenza esterna.

5. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, alle regioni che ricorrano alla facolta' di cui al comma 1, mutui decennali per il consolidamento di passivita' pregresse dovute alla Cassa stessa. Al pagamento delle rate di ammortamento si provvede con le modalita' di cui al comma 2.

Art. 20-bis Calcolo delle anticipazioni di cassa

1. A decorrere dall'anno 1993, le regioni possono far riferimento, ove piu' favorevole, alle quote di tributi erariali alle stesse attribuite per il 1992 ai fini del calcolo dell'importo massimo delle anticipazioni di cassa di cui all'articolo 10, quarto comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 21-bis Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed assistenziali

1. Per gli enti locali che abbiano deliberato lo stato di dissesto di cui all'articolo 21, il termine del 31 marzo 1993, previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, per la regolarizzazione della posizione debitoria verso gli enti previdenziali ed assistenziali, e' differito a centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dell'estratto della deliberazione di dissesto.

2. 1 termini per il versamento della prima rata semestrale di contributi o di premi per la regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del disavanzo pregresso da parte della Cassa depositi e prestiti. Il termine per il versamento delle altre due rate semestrali e' differito alla scadenza del primo e secondo semestre dalla data di scadenza della prima rata.

3. Per gli enti locali che abbiano gia' avuto approvato il piano di risanamento ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 aprile1989, n. 144, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di autorizzazione alla contrazione del mutuo, si applicano i termini previsti dal comma 2.

Art. 22 Norme riguardanti la Cassa depositi e prestiti

1. Alla legge 13 maggio 1983, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole "Cassa depositi e prestiti, avente" sono aggiunte le parole "personalita' giuridica, nonche'";

  2. b) all'articolo 3, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente: " g) ogni altro fondo non avente specifica destinazione.";

  3. c) all'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Gli utili netti annuali della Cassa depositi e prestiti saranno attribuiti per non meno del 25 per cento al fondo di riserva, che sara' investito in titoli di Stato, garantiti dallo Stato o emessi da primarie istituzioni creditizie e, per il rimanente, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, al fondo di dotazione.";

  4. d) all'articolo 11 il sesto comma e' abrogato.

1-bis. La dizione "personale." contenuta nella legge 13 maggio 1983, 197, e successive modificazioni, deve intendersi comprensiva del personale avente qualifica dirigenziale, ferma restando l'applicabilita' delle norme relative all'accesso alla dirigenza contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 23 Collocamento fuori ruolo di segretari comunali

1. Il Ministro dell'interno, con provvedimento annuale, puo' disporre il collocamento fuori ruolo, presso la Commissione di ricerca per la finanza locale e presso la Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali, di segretari comunali e provinciali in numero massimo di venti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 25 del decreto- legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, nonche' di quelli previsti dall'articolo 52 della legge n. 142 del 1990.

2. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi del comma 1 conserva il trattamento economico della qualifica corrispondente, con imputazione dell'onere relativo e degli ulteriori oneri ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al fondo dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

3. Il personale in questione non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene ne' in altre qualifiche, superiori o inferiori; qualora intenda rientrare nell'esercizio delle funzioni di segretario comunale o provinciale, ha diritto di essere nominato presso una sede di classe corrispondente alla propria qualifica, in ogni caso nell'ambito della stessa provincia dove precedentemente prestava servizio, al verificarsi della relativa vacanza.

3-bis. Il personale collocato fuori ruolo e' ammesso ai concorsi per il passaggio alle qualifiche superiori purche' sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento vigente per i segretari comunali e provinciali; qualora consegua la promozione, rientri in organico occupando il relativo posto di ruolo.

Art. 25 Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, gia' differito al 28 febbraio 1992 dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 1› ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, e' ulteriormente differito fino all'entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 30 giugno 1993.

2. Sono altresi' differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attivita' di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 30 giugno 1993, e' autorizzata la gestione fuori bilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 29 febbraio 1992.

5. Le disposizioni recate dall'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, non si applicano alle casse conguaglio prezzi istituite ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

Art. 26 Fondi per la gestione dell'EFIM

1. Per far fronte alle piu' urgenti necessita' di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM -, soppresso con decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, e per sopperire alle necessita' inerenti la produzione e l'occupazione delle societa' controllate dall'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualita'.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede quanto a lire 32 miliardi a carico del capitolo 4644 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi e, quanto a lire 18 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 27 Contributo di solidarieta' nazionale alla regione siciliana

1. Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana, e' fissato per gli anni 1989 e 1990, rispettivamente, in lire 1.400 miliardi e in lire 210 miliardi.

2. La somma per spese sostenute dallo Stato per conto della regione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dovuta a titolo di rimborso della regione, viene determinata in via definitiva, per ciascuno degli anni 1989 e 1990, in lire 18 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990 e a lire 210 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

  1. a) quanto a lire 1.400 miliardi per l'anno 1990, a carico delle disponibilita' in conto residui del capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

  2. b) quanto a lire 210 miliardi per l'anno 1991, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

Art. 29 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 1, comma 4, 14, comma 1, 26, 27 e 28, valutato in lire 25.383.587 milioni per l'anno 1992 . lire 400.000 milioni per l'anno 1993 e lire 325.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995 , si provvede:

  1. a) quanto a lire 1.600.000 milioni, per l'anno l992, mediante utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come modificato dall'articolo 11 del decreto- legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e, da ultimo, dall'articolo 6 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;

  2. b) quanto a lire 23.321.000 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilita', per lo stesso anno, dei capitoli 1590, 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 15.719.000, 91.000, 6.444.600 e 1.066.400;

  3. c) quanto a lire 322.587 milioni, per l'anno 1992, a carico delle disponibilita' per lo stesso anno, del capitolo 5970 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 66.000, dei capitoli 1984, 1987 e 1988 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, rispettivamente, per milioni di lire 31.218, 178.425 e 944, dei capitoli 5106, 5108 e 8047 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente, per milioni di lire 40.500, 500 e 2.000, e del capitolo 1607 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per milioni di lire 3.000;

  4. d) quanto a lire 140.000 milioni - di cui lire 60.000 milioni per la dotazione del contributo ordinario alle comunita' montane di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) - a carico delle disponibilita', per lo stesso anno, dei capitoli numeri 1592 e 7234 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 60.000 e 80.000;

  5. e) quanto a lire 300.000 milioni, a decorrere dall'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rispettivamente, per milioni di lire 198.500 e 5.000, e al capitolo 7836 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per milioni di lire 96.500; quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 gennaio 1993
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
BARUCCI, Ministro del tesoro
GORIA, Ministro delle finanze
GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI