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Sez. 6, Sentenza n. 1022 del 17/03/1995 Cc. (dep. 07/06/1995) Rv. 201943 - 01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità | Art. 321 comma secondo, cod. proc. pen. - Sequestro di cose confiscabili - Legittimità - Motivazione - Necessità in caso di confisca facoltativa - Contenuto e limiti - Indicazioni.
Stato
decisa il 1995-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201943-01

Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità

Per l'applicabilità del sequestro preventivo previsto dall'art. 321 comma secondo cod. proc. pen. non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma per il sequestro preventivo tipico, ma è sufficiente il presupposto della confiscabilità. Ciò che si richiede, ma solo nel caso della confisca facoltativa, è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui si è avvalso, il che può avvenire anche mediante semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato: finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)