Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 200 del 1985
Massime (1)
Massima n. 11022
- Lavoro (collocamento al)
- Assunzioni obbligatorie
- Invalidi psichici
- Esclusione
- Questione già esaminata
- Manifesta inammissibilità.
- l 2 aprile 1968, n. 482, art. 5; l 11 novembre 1983, n. 638, art. 9, ultimo comma.
- cst artt. 3, 4, 35, 38 e 41.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 38 e 41 Cost., dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui esclude dal collocamento obbligatorio gli invalidi psichici, in quanto analoga questione, concernente lo stesso art. 5 l. n. 482/1968, è stata già dichiarata inammissibile. Resta, pertanto, precluso l'esame della questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata all'accoglimento della precedente, in riferimento agli artt. 4, 35, 38 e 41 Cost., dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, concernente la disapplicazione della possibilità di operare lo "scorrimento" tra le categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, norma abrogata con l'art. 1 sub 6/bis della legge 19 dicembre 1984, n. 863. - S. 52/1985.
Norme impugnate
- art. 5 legge 2 aprile 1968, n. 482
- art. 9 legge 11 novembre 1983, n. 638
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), e art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie) promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1984 dal Pretore di Asti nel procedimento civile vertente tra Borio Secondo e Soc. SIP, iscritta al n. 991 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Rilevato che il giudice a quo ha sollevato in riferimento agli artt. 4, 35, 38 e 41 Cost. questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638, concernente la disapplicazione della possibilità di operare lo "scorrimento" tra le categorie protette dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie), norma, peraltro, abrogata con l'art. 1 sub 6/bis della legge 19 dicembre 1984 n. 863;
che, comunque, pregiudizialmente a detta questione, posta con riferimento specifico agli invalidi psichici, il giudice medesimo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482 nella parte in cui esclude dal collocamento obbligatorio gli invalidi psichici predetti, in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 38 e 41 Cost.
punto 2
Ritenuto che questa Corte ha con sentenza n. 52 del 1985 dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482;
che pertanto resta preclusa, allo stato, anche ogni altra indagine o provvedimento concernente l'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nonché dell'art. 9, ultimo comma, della legge 11 novembre 1983 n. 638, sollevate con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985. F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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