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Sez. L, Sentenza n. 34273 del 24/12/2024 (Rv. 673384-01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Principio del "pro rata" - Attinenza al calcolo della misura della pensione - Sussistenza - Attinenza anche alla maturazione del diritto a pensione - Esclusione - Rilevanza ai fini dei trattamenti pensionistici introdotti ex novo - Esclusione - Conseguenze - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti - Pensione di vecchiaia anticipata introdotta dal Regolamento della Cassa del 2012 - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-12-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673384-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

Il principio del pro-rata, previsto dall'art. 1, comma 12, l. n. 335 del 1995, attiene ai meccanismi di calcolo della pensione e non ai requisiti di maturazione del corrispondente diritto, e quindi non può essere richiamato per i trattamenti pensionistici introdotti ex novo dai regolamenti adottati dalle casse professionali; ne consegue che la pensione anticipata di vecchiaia, introdotta dall'INARCASSA per gli ingegneri e architetti liberi professionisti con il Regolamento approvato nel 2012, e maturata in vigenza di quest'ultimo, rinviene solo in esso la disciplina dei relativi requisiti, senza alcun rilievo del principio anzidetto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva disapplicato, perché contrastante con il principio del pro-rata, detto Regolamento, che aveva introdotto ex novo la pensione di vecchiaia anticipata senza prevedere, a differenza di quanto fatto per la soppressa pensione di anzianità, il diritto all'integrazione al minimo).

Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)