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Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Testo in vigore al

Art. 50

1. L'Istituto nazionale fascista infortuni puo' assumere, su richiesta delle Casse di cui nell'art. 48, il servizio della corresponsione delle rendite di inabilita' e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo l'applicazione delle norme stabilite per le rendite stesse nel titolo IV; in tal caso le Casse predette verseranno all'Istituto nazionale fascista infortuni i valori capitali delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo concordate fra gli enti interessati, e saranno esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di esse. Fin quando non siano stabilite le predette tabelle, sono applicate quelle formate dall'Istituto nazionale fascista infortuni ai termini dell'art. 49.

2. Le Casse di cui nell'art. 48, che intendono provvedere alla riassicurazione parziale dei rischi da esse assunti in forza del presente decreto, debbono stipulare la riassicurazione presso l'Istituto nazionale fascista infortuni.

Titolo VI. Il procedimento.

Art. 51

1. Le controversie sul diritto alle indennita' e sulla liquidazione di esse, anche in sede di revisione, nonche' quelle sull'attribuzione delle indennita' medesime, sono, qualunque ne sia il valore, di competenza del tribunale, integrato da due esperti medici scelti dal presidente fra gli iscritti in un albo speciale, che sara' formato secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

2. Allo stesso tribunale spettano le altre controversie che gli sono specificatamente devolute dal presente decreto.

3. Gli esperti fanno parte del collegio giudicante. Essi quando sono chiamati ad esercitare le loro funzioni prestano giuramento innanzi al presidente del collegio con la formula seguente:
«Giuro di adempiere con coscienza e diligenza e nel solo interesse della giustizia i doveri dell'ufficio che mi viene affidato».

4. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli 9 a 19 e 25 del R. decreto 21 maggio 1931, n. 1073, concernente norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.4

Art. 52

1. Quando per il limitato numero degli inscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi per i quali e' ammessa la ricusazione, non sia possibile provvedere alla scelta degli esperti, ovvero per la particolare natura delle controversie non sia necessario l'intervento di essi nel collegio, il presidente puo' disporre, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, che si proceda senza la presenza degli esperti.4

Art. 53

1. L'ufficio di esperto e' obbligatorio. A coloro che, debitamente invitati, non intervengano alla udienza fissata senza giustificato motivo, e' applicabile la disposizione dell'articolo 32, comma secondo, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

2. Per l'astensione e la ricusazione degli esperti si applicano le norme del Codice di procedura, civile. Sulle domande relative decide il collegio, composto dei soli magistrati, con provvedimento non soggetto a impugnazione.

3. Agli esperti e' dovuta una indennita' di lire quaranta, per ogni giorno in cui esercitano le loro funzioni.4

Art. 54

1. La Corte di appello, quando giudica sulle controversie indicate nell'art. 51, e' composta del presidente e di due consiglieri, a cui sono aggiunti due esperti scelti dal presidente del collegio, fra gli iscritti nell'albo preveduto nello stesso art. 51.

2. Agli esperti si applicano le disposizioni dell'art. 51, e, dell'art. 53, e per quanto riguarda la loro partecipazione al giudizio le norme dell'art. 52. Qualora gli esperti non partecipino alla composizione del collegio, questo sara' integrato con altri due magistrati della Corte designati dal presidente.4

Art. 55

1. L'appello e' ammesso solo quando l'oggetto della controversia, tenuto conto, quando occorra, della capitalizzazione a termini dell'art. 49, ecceda il valore di lire duemila.

2. Per la proposizione dell'appello e per il relativo procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite nel R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073, per l'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie individuali del lavoro.4

Art. 56

1. Contro le sentenze pronunciate in grado di appello e' ammesso ricorso per cassazione, per i motivi indicati nell'articolo 517 del Codice di procedura civile, osservato il disposto dell'art. 21, quarto e quinto comma, del R. decreto 21 maggio 1934, n. 1073.

2. Il termine per ricorrere e' di trenta giorni.

3. Quando la sentenza sia cassata, il giudice a cui la causa e' rinviata deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto sul quale questa ha pronunziato.4

Art. 57

1. La competenza territoriale e' determinata dal luogo dove e' avvenuto l'infortunio o la malattia professionale si e' manifestata.

2. Nelle controversie relative agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, l'azione devo essere proposta innanzi al tribunale del luogo dov'e' situato l'ufficio del porto di iscrizione della nave.4

Art. 58

1. Il collegio, qualora occorra procedere a rilevazioni di fatto, vi provvede a mezzo di uno o piu' dei suoi componenti, salvo che, avuto riguardo alla natura di determinati accertamenti tecnici pei quali occorrano istrumenti diagnostici, analisi di laboratorio o in genere attitudini speciali, non ritenga necessario affidare l'incarico ad un perito estraneo al collegio stesso.

2. L'Incarico al perito e' dato con ordinanza del presidente, nella quale devono essere specificati gli accertamenti da compiersi e, qualora occorra i quesiti a cui deve rispondere, nonche' il termine per la presentazione in iscritto della relazione.

3. Anche quando, a termini del primo comma, il collegio ritenga di procedere alle rilevazioni di fatto per mezzo di uno o piu' dei suoi componenti; il presidente provvede con ordinanza nella quale devono essere specificati gli accertamenti da farsi ed il termine in cui deve essere presentato in cancelleria, per rimanere a disposizione delle parti, il processo verbale relativo agli accertamenti eseguiti.
Qualora gli accertamenti abbiano luogo all'udienza, se ne fa, constare il risaltato nel processo verbale dell'udienza.4

Art. 59

1. Il perito, incaricato degli accertamenti ai sensi dell'articolo precedente, prima di iniziare le sue operazioni presta giuramento ai termini dell'art. 259 del Codice di procedura civile.

2. Gli onorari del perito sono liquidati dal presidente del collegio con provvedimento non soggetto ad impugnazione e non possono mai superare le lire cinquecento.4

Art. 60

1. Nel caso di controversia sul diritto all'indennita' ovvero sulla natura e sulla entita' delle conseguenze dell'infortunio, le parti interessate, con atto da omologarsi dal tribunale, possono deferire la risoluzione della controversia ad un collegio di arbitri, composto di tre esperti, che nella, seconda ipotesi debbono essere tra medici, due dei quali nominati rispettivamente dalle due parti e il terzo di comune accordo dalle parti stesse fra persone di particolare competenza, o, in caso diverso, dal presidente del tribunale. Gli arbitri decidono come amichevoli compositori.

2. Il presidente del tribunale liquida il compenso a ciascuna degli arbitri predetti in una somma non inferiore a lire venti e non superiore a lire centoventi per i due arbitri non inferiore a lire quaranta e non superiore a lire centottanta per il terzo arbitro e fissa in quale proporzione esso debba stare a carico dell'istituto assicuratore e dell'infortunato.8164

Titolo VII. L'assistenza ai grandi invalidi del lavoro.

Art. 61

1. Presso l'Istituto nazionale infortuni e' istituita una speciale gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le dovute forme stabilite dal regolamento, al ricovero, alla cura, alla rieducazione professionale ed in generale all'assistenza materiale e morale dei grandi invalidi del lavoro.

2. Sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in base alla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o al decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o al presente decreto, abbiano subito o subiscono una inabilita' permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro quinti.

3. Nei limiti delle possibilita' finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono essere annessi alle cure chirurgiche, mediche e fisioterapiche dirette al massimo possibile recupero di capacita' lavorativa, in quanto ad esse non sia gia' stato tenuto l'Istituto assicuratore a termini del presente decreto, anche invalidi con riduzione al lavoro inferiore ai quattro quinti.

4. Gli invalidi con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro domanda, purche' avanzata entro un anno dalla data della costituzione di rendita o dalla data di completamento delle cure indicate all'articolo 35 o ai precedenti commi del presente articolo, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di qualificazione o perfezionamento o di rieducazione professionale in attivita' lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue capacita', secondo le possibilita' di occupazione del mercato del lavoro.

Art. 62

1. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui al precedente articolo:

  1. a) con i mezzi che saranno stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell'Istituto stesso;

  2. b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all'art. 48 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio dell'assistenza risultante per l'anno precedente;

  3. c) con l'apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi.

Art. 63

1. Alla speciale gestione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro e' preposto un Comitato composto dal presidente dell'Istituto nazionale fascista infortuni, da due membri del Consiglio di amministrazione del detto Istituto scelti l'uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro e l'altro fra quelli dei prestatori d'opera, dal membro medico del Consiglio predetto, dal direttore generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, dal rappresentante delle Casse infortuni della gente di mare, da due rappresentanti delle Casse infortuni agricoli, scelti uno fra i datori di lavoro agricolo e uno fra i lavoratori agricoli, dal direttore generale dell'Istituto nazionale fascista infortuni.

2. Il regolamento stabilira' i poteri e le norme per il funzionamento del Comitato predetto e della speciale gestione.

Art. 64

1. Il Comitato di cui all'art. 63 ha facolta' di stabilire che nei casi di ricovero dei grandi invalidi titolari di rendita di inabilita' si applichino le disposizioni dell'art. 34.

Art. 65

1. L'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, con sede in Milano, costituito con legge 19 luglio 1929, n. 1416, e' soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il suo patrimonio e' trasferito alla speciale gestione costituita presso l'Istituto nazionale fascista infortuni, che subentrera' al soppresso Istituto nelle funzioni gia' da esso esplicate.

Titolo VIII. Disposizioni generali, transitorie e finali.

Art. 66

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 LUGLIO 1947, N. 804

Art. 67

1. L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente decreto si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.2023

2. L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'istituto assicuratore si prescrive nel termine, di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.

3. Le azioni spettanti all'istituto assicuratore in forza del presente decreto verso i datori di lavoro o verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dalla azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 4 e 5.

4. La prescrizione dell'azione, di cui al primo comma, e' interrotta quando gli aventi diritto alla indennita', ritenendo trattarsi di infortunio regolato dalle leggi per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, abbiano iniziato o proseguito lo pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformita' delle leggi medesime.

5. Il giudizio civile di cui all'art. 5 non puo' istituirsi dopo trascorso un anno dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo.
L'azione di regresso di cui nell'art. 5 si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dal giorno nel quale la sentenza penale e' divenuta irrevocabile.

Art. 68

1. E' obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per l'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanita'.

2. La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

3. I contravventori alle disposizioni dei comma precedenti sono puniti con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.

4. Se la contravvenzione sia stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 6 del regolamento generale per la igiene del lavoro approvato con R. decreto aprile 1927, n. 530, l'ammenda e' da lire duecento a lire mille.

Art. 69

1. E' nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennita' od a scemarne la misura stabilita nel presente decreto.

2. Le transazioni concernenti il diritto alla indennita' o alla misura di essa, che abbiano luogo fuori del procedimento preveduto nel titolo VI, non sono valide senza l'omologazione del tribunale.
All'omologazione si provvede in camera di consiglio.

Art. 70

1. Le somme riscosse per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento sono versate a favore del fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 37 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, ed amministrato dal Ministero delle corporazioni.