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Sez. 5, Sentenza n. 2817 del 30/01/1985 Ud. (dep. 28/03/1985) Rv. 168510 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PAGAMENTO DELL'IMPORTO DEI TITOLI - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168510-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - PAGAMENTO DELL'IMPORTO DEI TITOLI - ATTENUANTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In caso di emissione di assegni a vuoto incombe sull'imputato, che chiede l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., la dimostrazione dell'avvenuto integrale risarcimento del danno, che non si configura, allorché gli assegni emessi senza copertura e protestati siano stati pagati. Infatti, il pagamento ritardato costituisce mero adempimento della sola obbligazione cartolare risultante dal titolo. (V mass n 166605; (V mass n 166407; (V mass n 165916; (V mass n 165010; (V mass n 164126; (V mass n 163013).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)