Sez. L - , Sentenza n. 25799 del 14/10/2019 (Rv. 655390 - 02)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Presentazione di querela da parte del lavoratore - Esercizio di un diritto - Condizioni - Conseguenze - Insussistenza del fatto contestato - Tutela reale ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato - Applicazione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In tema di licenziamento disciplinare, la presentazione di querela, da parte del lavoratore, nei confronti dei superiori gerarchici, costituisce esercizio di un diritto ove non risulti provata la finalità calunniosa; pertanto, esclusa l'antigiuridicità della condotta, il fatto contestato a sostegno dell'intimato licenziamento va ritenuto insussistente, con applicazione della tutela reale ex art. 18, comma 4, st.lav. novellato. (Nella specie, il lavoratore aveva denunziato per falsa testimonianza alcuni colleghi e superiori chiamati in qualità di testi su circostanze articolate dal datore di lavoro nell'ambito di un giudizio civile intentato contro quest'ultimo per il riconoscimento di mansioni superiori, senza che fosse stata accertata la consapevolezza del lavoratore medesimo circa la falsità dei fatti denunziati in sede penale).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)