Sez. L - , Sentenza n. 28972 del 04/12/2017 (Rv. 646440 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamento collettivo - Impugnativa - Indicazione delle specifiche irregolarità procedurali - Necessità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Nel giudizio di impugnativa di un licenziamento intimato a conclusione della procedura finalizzata alla mobilità, a norma dell'art. 4 della l. n. 223 del 1991, il giudice non può rilevare d'ufficio eventuali ragioni di illegittimità di essa, incombendo sulla parte l'onere di allegare, tempestivamente, tutte le circostanze che giustificano la proposizione della domanda, inclusi i vizi di forma o di sostanza dei quali intenda avvalersi ai fini della inefficacia o annullabilità della procedura. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello di rigetto della domanda del lavoratore il quale, nel prospettare l'illegittimità del licenziamento, deduceva solo la mancata conoscenza della comunicazione di apertura della procedura, di cui chiedeva ordinarsi l'esibizione in giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)