diritto.io

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

Testo in vigore al

Titolo II. Disciplina del collocamento

Capo I. Disciplina dell'avviamento al lavoro

Art. 15

1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

3. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

4. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

6. I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi.

7. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.

Art. 21

1. I datori di lavoro sono tenuti altresi' a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.

2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297.