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Sez. 1, Sentenza n. 1786 del 28/03/1981 (Rv. 412469 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE - ECCEZIONI O DIFESE RIGETTATE O ASSORBITE - RIPROPOSIZIONE CON IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1981-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412469-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - APPELLO INCIDENTALE - ECCEZIONI O DIFESE RIGETTATE O ASSORBITE - RIPROPOSIZIONE CON IMPUGNAZIONE INCIDENTALE AD OPERA DELLA PARTE VITTORIOSA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*

L'art 346 cod proc civ, non richiamato in modo espresso nel DPR 26 ottobre 1972 n 636, sulla nuova disciplina del contenzioso tributario, non puo trovare applicazione nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie, con la conseguenza che le eccezioni o le difese rigettate o assorbite nella pronuncia favorevole alla parte non debbono essere espressamente riproposte da quest'ultima con atto di impugnazione incidentale, ne con qualunque atto processuale, ivi compreso quello previsto dall'art 25, comma quarto, del DPR citato, dovendo le medesime essere rilevate d'ufficio dal giudice della impugnazione nell'ambito delle statuizioni investite dalla impugnazione. (V 1500/80, mass n 405049).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)