Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 39 del 1972
Massime (6)
Massima n. 5954
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Oggetto
- Norma rilevante per la definizione del giudizio a quo. (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Leggi la massima
L'esame di legittimità costituzionale della Corte va limitato alla norma che dall'ordinanza di rimessione si desume essere chiaramente rilevante per la definizione del giudizio. N.B. Fattispecie in cui con ordinanza 10 aprile 1969, il Consiglio di Stato aveva sollevato eccezione di incostituzionalità in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., non solo dell'art. 3, primo comma del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, limitatamente alla parte riguardante le assenze per malattia, ma anche dell'art. 2 dello stesso D.L. riguardante il congedo ordinario dell'impiegato. La Corte ha ritenuto di dover limitare il proprio esame al solo art. 3 posto che soltanto tale norma appariva rilevante nel giudizio a quo avente ad oggetto il licenziamento di un impiegato non di ruolo assentatosi per motivi di malattia.
Parametri
- art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87
Massima n. 5955
- Impiego pubblico
- Personale non di ruolo
- D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 3
- Interpretazione
- Assenza dal servizio per malattia
- Mantenimento del rapporto per un periodo di tre mesi se sia maturato almeno un anno di servizio
- Implicita esclusione dal diritto per il dipendente che non abbia compiuto il prescritto periodo minimo di servizio.
Leggi la massima
L'art. 3 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 - nel disporre che "nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo è mantenuto il rapporto d'impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno si servizio" - pone il decorso di almeno un anno di servizio a presupposto del diritto del dipendente non di ruolo ad assentarsi dall'ufficio per comprovati motivi di malattia, ed esclude, per contro, che dello stesso diritto possa usufruire il dipendente che non abbia compiuto il prescritto periodo minimo di servizio.
Norme impugnate
- art. 3, comma 1, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207
- art. 2 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207
Parametri
Massima n. 5956
- Impiego pubblico
- Personale di ruolo
- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 37
- Concessione del congedo straordinario per motivi di salute e dell'aspettativa per infermità
- Non è richiesto il previo compimento di un periodo minimo di servizio
- Trattamento diverso da quello stabilito dal D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 3, per il personale non di ruolo.
Leggi la massima
Nella disciplina dell'assenza per malattia, l'art. 37 dello statuto degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, assicura un trattamento del tutto diverso da quello stabilito dall'art. 3 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, per gli impiegati non di ruolo delle stesse Amministrazioni, giacché sia la concessione del congedo straordinario, del quale si può usufruire anche per motivi di salute (art. 66 del T.U. e art. 30 delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686), sia la concessione dell'aspettativa per infermità (artt. 66 e 68 del T.U.) del dipendente di ruolo non sono subordinate al compimento di alcun periodo minimo di servizio (richiesto, invece, nella misura di un anno per il dipendente non di ruolo).
Norme impugnate
- art. 66 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
- art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207
- art. 37 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
- art. 30 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
- art. 68 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686
Parametri
Massima n. 5957
- Impiego pubblico
- Assenza per malattia
- Diversità di trattamento per il personale di ruolo e per quello non di ruolo
- Difetto di razionale giustificazione
- Differenza di status giuridico
- Irrilevanza agli effetti del riconoscimento del diritto all'assenza per cura.
Leggi la massima
L'adozione da parte del legislatore di un diverso trattamento normativo dell'assenza per malattia a seconda che trattasi di personale di ruolo o non di ruolo non trova nessuna valida e razionale giustificazione essendo identiche le situazioni ed esigenza da disciplinare: infermità che colpisce un pubblico dipendente impedendogli temporaneamente di prestare servizio e conseguente diritto ad assentarsi dall'ufficio per le necessarie cure. La differenza di status -di ruolo o non di ruolo- dell'impiegato è perciò del tutto irrilevante agli effetti del riconoscimento del diritto all'assenza per cura posto dalla legge a tutela del medesimo bene: la salute individuale.
Norme impugnate
- art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207
Parametri
Massima n. 5958
- Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge
- Costituzionale, art. 3
- Interpretazione
- Diversità di trattamento normativo
- Necessario fondamento su presupposti logici obiettivi.
Massima n. 5959
- Impiego pubblico
- Personale non di ruolo
- D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 3
- Assenza per malattia
- Diritto al mantenimento del rapporto di impiego per tre mesi
- Subordinazione al compimento di almeno un anno di servizio
- Disparità di trattamento rispetto al personale di ruolo
- Violazione dell'art. 3 della costituzione
- Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
È costituzionalmente illegittima, per contrasto col principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, quella parte dell'art. 3, comma primo, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, che, nei casi di assenza dal servizio per malattia, subordina il diritto al mantenimento del rapporto di impiego per tre mesi al compimento di almeno un anno di servizio.
Norme impugnate
- art. 3 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 (trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1969 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di D'Amico Cosima contro il provveditore agli studi di Lecce ed altro, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1972 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.
Con provvedimento del 5 aprile 1968 il preside della scuola statale di Leverano disponeva il licenziamento di D'Amico Cosima la quale, assunta in servizio come applicata di segreteria non di ruolo il 14 marzo 1968, si era assentata dall'ufficio, per ragioni di malattia, undici giorni dopo l'assunzione e precisamente il 26 marzo successivo. Il licenziamento veniva disposto con riferimento all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207 che disciplina il congedo ordinario del personale civile non di ruolo dello Stato, con la motivazione peraltro che non ricorrevano le condizioni volute per la concessione del congedo per malattia.
Il provvedimento veniva successivamente confermato dal provveditore agli studi di Lecce sul rilievo che non ricorrevano le condizioni per la prosecuzione del rapporto di impiego giacché l'art. 3 del citato decreto dispone che "nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo è mantenuto il rapporto di impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno di servizio".
Avverso la decisione del provveditore agli studi la D'Amico proponeva ricorso dinanzi alla VI sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato che, con propria ordinanza del 27 maggio 1969 - pervenuta alla Corte soltanto in data 10 aprile 1970 -, sollevava di ufficio la questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 3, comma primo, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Nell'ordinanza si rileva che dal combinato disposto delle norme indicate risulta che ogni diritto del personale fuori ruolo a fruire anche di un solo giorno di congedo ordinario (art. 2) (in funzione di riposo), od anche di un solo giorno di congedo straordinario (art. 3) (per causa di malattia) viene escluso durante tutto il primo anno di servizio. Ora, la disposizione dell'art. 2 è sostanzialmente identica a quella contenuta negli artt. 2109 capoverso e 2243 del codice civile - secondo le quali il lavoratore subordinato aveva diritto ad un periodo di ferie retribuito solo dopo un anno di prestazione lavorativa - articoli che la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 36, comma terzo, della Costituzione (sentenze n. 66 del 1963 e n. 16 del 1969). Non si ravvisano perciò ragioni particolari che giustifichino la sopravvivenza di una norma così formulata per una categoria sia pur diversa di lavoratori subordinati quale è appunto quella costituita dal personale civile non di ruolo dipendente dallo Stato. Nei riguardi di tale norma è dato quindi configurare anche un profilo di contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Le stesse considerazioni valgono anche nei confronti della disposizione di cui all'art. 3, primo comma, del ripetuto decreto ai sensi della quale il personale fuori ruolo è ammesso a fruire del congedo straordinario per ragioni di malattia soltanto dopo almeno un anno di servizio. Tale disposizione appare inoltre in contrasto col principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. dal momento che, nei riguardi del personale civile di ruolo dello Stato, l'art. 37 del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3, non subordina al compimento di alcun periodo minimo di servizio la concessione del congedo straordinario per motivi di malattia.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si è costituito e pertanto la causa è stata decisa in camera di consiglio a norma dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
:
punto 1
Con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un giudizio avente per oggetto il licenziamento di un impiegato non di ruolo assentatosi per malattia prima di aver compiuto un anno di servizio, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell 'art. 3 , primo comma, in relazione all'art. 2 del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, limitatamente alla parte in cui esclude del tutto il diritto all'assenza per causa di malattia del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato da meno di un anno.
Dalla stessa ordinanza chiaramente si evince che la norma rilevante ai fini della definizione del giudizio è quella dell'articolo 3, riguardante le assenze per malattia e, pertanto, alle censure rivolte a tale norma la Corte ritiene di dover limitare il proprio esame.
punto 2
L'art. 3 del decreto legislativo n. 207 del 1947 dispone che "nei casi di assenza dal servizio per malattia accertata dall'Amministrazione, al personale non di ruolo è mantenuto il rapporto d'impiego per un periodo di tre mesi se abbia almeno un anno di servizio".
La portata della disposizione è di tutta evidenza. Essa pone il decorso di almeno un anno di servizio a presupposto del diritto del dipendente non di ruolo ad assentarsi dall'ufficio per comprovati motivi di malattia, fermo restando il rapporto d'impiego, ed esclude, per contro, che dello stesso diritto possa usufruire il dipendente che non abbia compiuto il prescritto periodo minimo di servizio.
Trattamento del tutto diverso riserba invece la legge al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.
L'art. 37 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto di tali impiegati, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non subordina infatti al compimento di un periodo minimo di servizio la concessione del congedo straordinario. E l'impiegato di ruolo può fruire di tale congedo anche per motivi di salute come si desume dal disposto degli artt. 66 del t.u. e 30, ultimo comma, delle relative norme di esecuzione approvate con d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686. Del pari non condizionata al decorso di alcun periodo minimo di servizio è l'aspettativa per infermità del dipendente di ruolo (artt. 66 e 68 del citato t.u.).
punto 3
Nessuna valida e razionale giustificazione riesce a scorgere la Corte nell'adozione da parte del legislatore del diverso trattamento normativo dell'assenza per malattia a seconda che trattasi di personale di ruolo o non di ruolo. La possibilità di un differente trattamento sussiste solo quando la disparità trovi fondamento su presupposti logici obbiettivi e nel caso di specie ci si trova invece di fronte a situazioni ed esigenze del tutto identiche: infermità che colpisce un pubblico dipendente impedendogli temporaneamente di prestare servizio e conseguente diritto ad assentarsi dall'ufficio per le necessarie cure. La differenza di status - di ruolo o non di ruolo - dell'impiegato è del tutto irrilevante agli effetti del riconoscimento del diritto all'assenza per cura posto dalla legge a tutela del medesimo bene: la salute individuale.
La parte della norma impugnata che, nei casi di assenza dal servizio per malattia, subordina il diritto al mantenimento del rapporto d'impiego al decorso di almeno un anno di servizio è palesemente in contrasto col principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione e va conseguentemente dichiarata costituzionalmente illegittima.
Siffatta pronuncia dispensa la Corte dall'esame degli ulteriori motivi d'incostituzionalità dedotti nell'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, limitatamente alla parte in cui, nei casi di assenza dal servizio per malattia, condiziona il mantenimento del rapporto d'impiego per tre mesi al compimento di un anno di servizio. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze