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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 111 del 1979

Decisione
decisa il 1979-07-12, depositata il 1979-08-01
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:111
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16213

  • Infortuni sul lavoro e malattie professionali
  • Estensione dell'obbligo dell'assicurazione delle malattie professionali a tutti i lavoratori che operino in condizioni di rischio, quale che sia la qualità dell'attività, manuale o intellettuale, dagli stessi prestata
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 114/1977.

Norme impugnate

  • art. 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29 aprile 1975 dal Giudice del lavoro del tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Lucarno Nemesio e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975; 2) ordinanza emessa il 26 maggio 1977 dal pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Bargellini Enzo e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo 1978. Visti gli atti di costituzione di Lucarno Nemesio e dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 28 giugno 1979 il Giudice relatore Oronzo Reale.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui, secondo l'interpretazione dei giudici a quibus, escluderebbe dall'obbligo della assicurazione dalle malattie professionali coloro che prestino attività non manuale e non sovraintendano al lavoro altrui, per preteso contrasto con gli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;
punto 2
considerato che la Corte, da ultimo con la sentenza n. 114 del 1977, ha già dichiarato non fondata analoga questione, argomentando nel senso che diversa doveva essere l'interpretazione da adottarsi relativamente alla norma impugnata, nel senso che la stessa va rettamente intesa in modo da ricomprendere nel suo ambito tutti i lavoratori che operino in condizioni di rischio, quale che sia la qualità dell'attività, manuale od intellettuale, dagli stessi prestata; che nelle ordinanze di rimessione non sono stati addotti motivi tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevate, con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze