Sez. 6, Sentenza n. 16706 del 14/07/1989 Ud. (dep. 29/11/1989) Rv. 182705 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - FORMULA DEL "FATTO NON PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO" - È COMPRENSIVA ANCHE DELL'IPOTESI IN CUI IL FATTO NON COSTITUISCA REATO - IPOTESI DELL'ESISTENZA DI UNA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE - VI RIENTRA.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - FORMULA DEL "FATTO NON PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO" - È COMPRENSIVA ANCHE DELL'IPOTESI IN CUI IL FATTO NON COSTITUISCA REATO - IPOTESI DELL'ESISTENZA DI UNA CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE - VI RIENTRA.*
L'espressione "fatto preveduto dalla legge come reato", contenuta nel capoverso dell'art. 152 cod. proc. pen., comprende non solo l'ipotesi della Mancanza di una norma penale incriminatrice, ma anche l'ipotesi del fatto non costituente reato, sia per difetto in concreto di alcuni dei requisiti (oggettivi e soggettivi) necessari per la realizzazione della condotta criminosa, sia per l'esistenza di cause di giustificazione che eliminino la antigiuridicità penale, escludendo, di conseguenza, il reato; pertanto il giudice è tenuto a prosciogliere nel merito, a norma del capoverso dell'art. 152 cod. proc. pen., anche nel caso in cui risulti l'evidenza di una causa di giustificazione, come quella di cui all'art. 4 decreto legislativo lgt. 14 settembre 1944, n. 288. (V mass n 159200; (V mass n 156397 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 2 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 14/09/1944 num. 288 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)