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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 216 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-12, depositata il 1989-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:216
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15537

  • Reati militari
  • Danneggiamento colposo di cose mobili appartenenti all'amministrazione militare
  • Mancate distinzioni
  • Penalizzazione del danneggiamento anche se commesso su cose di minimo valore o per mera imperizia
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto le soluzioni indicate dal giudice a quo, oltre che non univoche, sono comunque tali da richiedere l'esercizio di poteri discrezionali spettanti esclusivamente al legislatore. - S. n. 280/1987.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 170 codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Meloni Giovanni, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989. Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, in quanto "penalizza la distruzione ed il deterioramento colposo di qualsiasi cosa mobile appartenente all'amministrazione militare";
punto 2
Considerato che le soluzioni indicate dal giudice a quo, oltre ad apparire non univoche - si censurano, infatti, ora la "penalizzazione" del danneggiamento di "ogni cosa, dalla più comune (la penna biro della fureria ed il bicchiere del refettorio) alla più specializzata (il carro armato ) e sofisticata (il computer)", ora la indiscriminata rilevanza penale del danneggiamento colposo sotto il profilo soggettivo, lamentandosi che "dalla nozione di colpa non sia esclusa l'imperizia, nella specie contestata all'imputato" - risultano comunque tali da richiedere l'esercizio di poteri discrezionali di esclusiva competenza del legislatore (v. sentenza n. 280 del 1987);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 170 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 169 dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 4 ottobre 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze