REGOLAMENTO (CEE) N. 2456/93 DELLA COMMISSIONE del 1o settembre 1993 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine
Testo in vigore al
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1988, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine1, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 747/932, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 6a paragrafo 4 e l'articolo 25,
considerando che le deficienze in materia di controllo constatate nell'esecuzione del regime d'intervento impongono di adeguare le modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità d'applicazione delle misure generali e delle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine3, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/934; che l'entità degli adeguamenti da apportare al regolamento (CEE) n. 859/89 nonché l'elevato numero di modifiche di cui detto regolamento è stato oggetto rendono opportune procedere a rifusione per ragioni di chiarezza e trasparenza; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 859/89;
considerando che i requisiti relativi all'identificazione delle carcasse ammissibili devono essere integrati dall'iscrizione del numero di macellazione sulla parete interna di ogni quarto; che, per quanto attiene alla presentazione delle carcasse, occorre prescrivere un taglio uniforme per agevolare lo smaltimento dei prodotti del sezionamento, migliorare il controllo delle operazioni di disossamento e ottenere al termine delle medesime pezzi di carne conformi a un'identica definizione in tutta la Comunità; che a tale scopo è opportuno adottare un taglio diritto della carcassa e definire i quarti anteriori e posteriori rispettivamente a 5 e a 8 costole onde ridurre il massimo possibile il numero di tagli senza osso e i residui di rifilatura e valorizzare in modo ottimale i prodotti ottenuti;
considerando che ciascun interessato può presentare una sola offerta per gara e per categoria, per evitare speculazioni che possano falsare la situazione reale del mercato; che per rendere impossibile il ricorso a prestanomi è opportuno definire la nozione di «interessato», in modo che venga ammessa unicamente la categoria di operatori che tradizionalmente e per la natura della loro attività economica partecipano all'intervento;
considerando che nell'espletamento delle procedure di gara non sono stati constatati problemi particolari; che le pertinenti disposizioni vanno quindi conservate;
considerando che dalle indagini effettuate negli ultimi anni sono emerse notevoli manchevolezze nello svolgimento delle operazioni d'intervento nel settore delle carni bovine; che in particolare, in caso di efficacia ridotta delle procedure di controllo, le carenze rilevate possono agevolare irregolarità a danno del bilancio comunitario; che è quindi opportuno, tenuto conto dei rischi individuati, predisporre meglio sia la struttura istituzionale dell'intervento che i meccanismi e le procedure di sorveglianza da applicare;
considerando che i rischi di irregolarità sono considerevoli soprattutto quando le carcasse acquistate all'intervento sono sistematicamente disossate; che è quindi opportuno prescrivere che gli implanti frigoriferi e di sezionamento dei centri d'intervento siano indipendenti dai macelli e dagli aggiudicatari che partecipano alla gara; che, per tener conto di eventuali difficoltà pratiche incontrate da taluni Stati membri, sono ammesse deroghe a tale regola, a condizione che i quantitativi disossati siano strettamente limitati e che siano rafforzati i controlli al momento della presa in consegna, in modo da poter identificare le carni disossate ed escludere, per quanto possibile, eventuali manipolazioni; che, in base alle ultime indagini, è necessario accentuare i controlli relativi ai residui di sostanze vietate, in particolare quelle ad azione ormonica nelle carni;
considerando che gli organismi d'intervento possono prendere in consegna soltanto prodotti conformi ai requisiti di qualità e di presentazione stabiliti dalla normativa comunitaria; che è necessario, in base all'esperienza acquisita, precisare alcune modalità della presa in consegna e rinforzare i controlli; che in particolare è opportuno prevedere la possibilità di previe ispezioni nel macello in modo da poter eliminare, in una fase iniziale, le carni non ammissibili; che, per migliorare l'affidabilità della procedura di accettazione dei prodotti conferiti, è opportuno ricorrere ad agenti qualificati, la cui imparzialità è garantita dall'indipendenza nei confronti degli interessati e dal fatto che sono sottoposti ad un sistema di rotazione; che occorre altresì precisare gli elementi sui quali vertono le verifiche;
considerando che le modalità di congelamento incidono direttamente sulla qualità e sull'efficace conservazione delle carni immagazzinate; che occorre pertanto disporre che le carni con osso siano sottoposte, non ancora imballate, a congelamento rapido subito dopo l'accettazione e che si proceda quindi direttamente al loro imballaggio;
considerando che, per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di disossamento, è opportuno disporre che i laboratori di sezionamento siano dotati, sul posto, di una o più gallerie di congelamento; che le deroghe a tale norma devono essere limitate allo stretto necessario; che occorre precisare le condizioni in cui devono effettuarsi i controlli fisici permanenti delle operazioni di disossamento, segnatamente l'indipendenza dei controllori e la frequenza minima dei controlli;
considerando che è necessario rendere più rigorose le norme applicabili al confezionamento dei prodotti in cartoni, palette e armadi onde agevolare l'identificazione dei prodotti immagazzinati, migliorarne la conservazione, lottare più efficacemente contro il rischio di frodi e consentire un migliore accesso ai prodotti ai fini del controllo dello smaltimento dei medesimi;
considerando che i meccanismi, gli strumenti e le procedure d'intervento che non sono oggetto della presente rifusione sono già ben collaudati e possono quindi essere mantenuti immutati;
considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Campo d'applicazione Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione delle misure generali e speciali d'intervento previste, per il settore delle carni bovine, dagli articoli 6 e 6a del regolamento (CEE) n. 805/68.
TITOLO I ACQUISTI D'INTERVENTO SEZIONE I
Disposizioni generali
Art. 2
Regioni d'intervento nel Regno Unito Il territorio del Regno Unito è suddiviso nelle due regioni d'intervento seguenti:
— regione I: Gran Bretagna,
— regione II: Irlanda del Nord.
Art. 3
Apertura e sospensione degli acquisti mediante gara 1. L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 si applica con le seguenti modalità:
a) per constatare se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafi da 2 a 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per le diverse qualità o gruppi di qualità.
— la rilevazione dei prezzi medi di mercato è effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione5,
— i prezzi d'intervento delle qualità diverse dalla qualità R 3 si ricavano applicando le variazioni di cui all'allegato I;
b) ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, possono essere indette, secondo la procedura prevista dall'articolo 27 del medesimo, gare della sezione II del presente regolamento;
c) ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, gli acquisti sono decisi dalla Commissione; si applicano le disposizioni della sezione II del presente regolamento ad eccezione di quelle dell'articolo 13;
d) ove sia fatto riferimento a un gruppo di qualità:
— il prezzo medio di mercato comunitario si ottiene conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3310/86;
— il prezzo medio di mercato o d'intervento in uno Stato membro o in una sua regione corrisponde alla media dei prezzi di mercato o d'intervento di ciascuna di queste qualità ponderate tra di loro in base alla loro importanza relativa nelle macellazioni di tale Stato membro o regione;
— il prezzo medio d'intervento comunitario corrisponde alla media dei prezzi d'intervento di ciascuna di queste qualità ponderate tra di loro in base alla loro importanza relativa nelle macellazioni comunitarie.
e) l'apertura, la sospensione o la riapertura degli acquisti all'intervento si basa sulle due rilevazioni settimanali più recenti dei prezzi di mercato degli Stati membri o di loro regioni.
I detti prezzi di mercato di cui al primo e secondo trattino si ottengono per le qualità ammesse all'intervento convertite nella qualità R 3 applicando i coefficienti di cui all'allegato II;
2. Per l'applicazione dell'articolo 6a, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, l'apertura, la sospensione e la riapertura degli acquisti all'intervento vengono decise secondo la procedura di cui all'articolo 27 del medesimo.
Art. 4
Condizioni di ammissibilità dei prodotti 1. Possono essere acquistati all'intervento i prodotti di cui all'allegato III che rientrano nelle categorie seguenti, indicate all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio6:
— carni ottenute da giovani animali maschi non castrati di meno di due anni (categoria A);
— carni ottenute da animali maschi castrati (categoria C).
Gli Stati membri che effettuano la suddivisione delle classi di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento citato sono autorizzati a limitare gli acquisti all'intervento ad alcune sottoclassi.
In deroga al primo comma, a partire dalla prima gara del 1993 i prodotti della categoria A, classificati 02 e 03 in base alla tabella comunitaria di classificazione, non sono più ammessi all'intervento.
Tuttavia, negli Stati membri in cui tali qualità rappresentano oltre il 60 % delle carcasse di bovini maschi macellati nel corso del 1992, la loro eliminazione si attua progressivamente durante un periodo di cinque anni civili, secondo lo schema indicato nell'allegato IV.
2. Possono essere acquistate soltanto carcasse o mezzene:
a) conformi alle disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio7;
b) prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione;
c) non ottenute da animali macellati d'urgenza;
d) originarie della Comunità ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3620/90 della Commissione8;
e) ottenute da animali ai quali non sono state somministrate sostanze vietate a norma dell'articolo 2 della direttiva 81/602/CEE del Consiglio9 e dell'articolo 2 della direttiva 88/146/CEE del Consiglio10;
f) aventi livelli di radioattività non superiori a quelli massimi ammissibili stabiliti dalla normativa comunitaria. Il livello di contaminazione radioattiva del prodotto viene controllato soltanto se le circostanze lo impongono e per il periodo necessario. Se del caso, la durata e la portata dei controlli sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68;
g) conformi alle disposizioni di cui all'articolo 2 bis, paragrafi 1 o 2 della decisione 90/200/CEE della Commissione11;
h) ottenute da carcasse di peso non superiore a:
— 380 kg a partire dalla prima gara del mese di luglio 1993,
— 360 kg a partire dalla prima gara del mese di gennaio 1994,
— 340 kg a partire dalla prima gara del mese di luglio 1994.
3. Inoltre, possono essere acquistate soltanto carcasse o mezzene:
a) presentate eventualmente previo sezionamento in quarti, a spese dell'interessato, conformemente all'allegato V; in particolare, la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 di detto allegato è valutata mediante un controllo di ogni parte della carcassa; l'assenza di uno solo di tali requisiti determina il rifiuto della presa in consegna; qualora un quarto venga rifiutato perché non conforme alle condizioni di presentazione indicate, segnatamente nel caso in cui una presentazione carente non possa essere migliorata durante la procedura di accettazione, anche l'altro quarto della stessa mezzena è rifiutato;
b) classificate conformemente alla tabella comunitaria di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81; gli organismi d'intervento rifiutano i prodotti che, dopo controllo approfondito di ogni parte della carcassa, ritengono classificati in modo non conforme a detta tabella;
c) identificate mediante un bollo che indichi la categoria, le classi di conformazione e di stato di ingrassamento, e mediante l'iscrizione del numero di identificazione o di macellazione; il bollo che indica la categoria e le classi di conformazione e di stato di ingrassamento deve essere perfettamente leggibile ed apposto mediante stampigliatura con inchiostro atossico, indelebile e inalterabile, secondo un metodo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti; l'altezza delle lettere e delle cifre è di almeno 2 cm; sui quarti posteriori il bollo è impresso a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare, sui quarti anteriori a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno; il numero di identificazione o di macellazione è iscritto al centro della parete interna di ogni quarto, mediante stampigliatura o mediante marcatura indelebile autorizzata dall'organismo d'intervento.
4.
Nell'ambito degli acquisti all'intervento ai sensi dell'articolo 6a, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, non si applicano:
— le disposizioni del paragrafo 1, secondo, terzo e quarto comma e del paragrafo 2, lettera h);
— le disposizioni dell'allegato III relative alla classificazione dei prodotti;
— le disposizioni del paragrafo 3, lettere b) e c), ad eccezione di quelle concernenti il bollo relativo alla categoria e l'iscrizione del numero di macellazione.
Inoltre possono venir acquistate esclusivamente carcasse o mezzene che, tenuto conto dell'età dell'animale macellato, non presentano anomalie di conformazione o di peso.
Art. 5
Centri d'intervento 1. I centri d'intervento sono determinati dagli Stati membri in modo che sia garantita l'efficacia delle misure d'intervento. Gli impianti di tali centri devono consentire:
— la presa in consegna delle carni con osso;
— il congelamento di tutte le carni da conservare tali e quali;
— il magazzinaggio di queste carni, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi.
2.
Per le carni con osso destinate a venir disossate, possono essere scelti soltanto centri d'intervento i cui laboratori di sezionamento e impianti frigoriferi non siano quelli del macello o dell'aggiudicatario e che, dal punto di vista dell'esercizio, della direzione e del personale, siano indipendenti dal macello o dall'aggiudicatario.
Qualora sorgano difficoltà materiali, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del primo comma, purché procedano ad un potenziamento dei controlli nella fase del conferimento, conformemente al disposto dell'articolo 17, paragrafo 5; in tal caso gli organismi d'intervento, fatte salve le norme veterinarie e nei limiti di 1 000 t di acquisti per settimana o, al di là di tale quantitativo, nei limiti del 50 % dei quantitativi supplementari acquistati per settimana sono autorizzati a far eseguire il disossamento della totalità o di una parte delle carni bovine acquistate.
Art. 6
Congelamento delle carni con osso 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee ad assicurare la buona conservazione dei prodotti ammassati e a limitare le perdite di peso. La temperatura di congelamento deve consentire di ottenere una temperatura al centro della massa uguale o inferiore a 7 °C entro un termine massimo di 36 ore.
2. I quarti con osso da congelare devono essere appesi nelle gallerie di congelamento rapido subito dopo l'accettazione.
Art. 7
Imballaggio delle carni con osso Subito dopo il congelamento rapido le carni con osso sono avvolte con pellicola di polietilene o di polipropilene idonea all'imballaggio di prodotti alimentari ed avente spessore di almeno 0,05 mm, e poste in involucri di cotone («stockinettes») o di materiale sintetico, sufficientemente resistenti, in modo da risultare interamente ricoperte (garretto compreso) da tali imballaggi.
Art. 8
Magazzinaggio delle carni con osso 1. Gli organismi d'intervento immagazzinano separatamente, per gara o per mese, in partite agevolmente identificabili:
— i prodotti acquistati in applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 6a del regolamento (CEE) n. 805/68;
— i quarti posteriori non disossati, presentati conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.
I rispettivi prodotti sono oggetto di una contabilità separata.
2.
Gli organismi d'intervento sono autorizzati a immagazzinare separatamente i quarti anteriori con osso ritenuti di qualità e presentazione idonee all'utilizzazione industriale.
In tale caso, detti prodotti sono immagazzinati in partite facilmente identificabili e sono oggetto di una contabilità separata.
Sezione II. Procedura di gara e di presa in consegna
Art. 9
Apertura e sospensione 1. L'apertura delle gare e le relative modifiche e sospensioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il sabato o, in casi eccezionali, il martedì che precede la data di scadenza del primo termine di presentazione delle offerte.
2. Al momento dell'apertura della gara può essere fissato un prezzo minimo al di sotto del quale le offerte non sono ammesse.
Art. 10
Presentazione e trasmissione delle offerte Durante il periodo in cui la gara è aperta, il termine per la presentazione delle offerte scade alle 12 (ora di Bruxelles) di ogni secondo e quarto martedì del mese, ad eccezione del quarto martedì del mese di dicembre. Se il martedì è festivo, il termine è anticipato di ventiquattro ore. La trasmissione delle offerte da parte degli organismi d'intervento alla Commissione ha luogo entro le ventiquattro ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Art. 11
Condizioni di validità delle offerte 1. Le offerte possono essere presentate solamente:
a) dagli stabilimenti di macellazione del settore bovino riconosciuti ai sensi della direttiva 64/433/CEE e che non fruiscono di una deroga a norma dell'articolo 2 della direttiva 91/498/CEE del Consiglio12, qualunque sia il loro statuto giuridico, e
b) dai commercianti di bestiame o carni che vi fanno eseguire la macellazione per proprio conto e che sono iscritti in un pubblico registro con un numero distinto.
2.
Gli interessati partecipano alla gara presso l'organismo d'intervento degli Stati membri dove essa è aperta depositando l'offerta scritta dietro ricevuta di ritorno, oppure inviandola con un qualsiasi mezzo di comunicazione scritta con ricevuta di ritorno accettato dall'organismo d'intervento.
Le offerte sono presentate separatamente a seconda del tipo di gara.
3.
Ciascun interessato può presentare soltanto un'offerta per categoria e per gara.
Ogni Stato membro accerta che gli interessati siano tra loro indipendenti dal punto di vista della direzione, del personale e della gestione.
Qualora esistano seri indizi del contrario, oppure che un'offerta non corrisponde alla realtà economica, l'ammissibilità dell'offerta stessa è subordinata alla presentazione, da parte dell'offerente, di adeguate prove del rispetto delle disposizioni del secondo comma.
Ove si constati che un interessato ha presentato più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili.
4.
Nell'offerta sono indicati:
a) il nome e l'indirizzo dell'offerente;
b) il quantitativo offerto di prodotti della categoria o delle categorie di cui al bando di gara, espresso in tonnellate;
c) il prezzo proposto per 100 kg di prodotti della qualità R 3 alle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 3, espresso in ecu con 2 decimali al massimo.
Tuttavia, nell'ambito di acquisti all'intervento in forza dell'articolo 6a del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo proposto è indicato senza riferimento ad una qualità di prodotto.
5. Un'offerta è valida soltanto se:
a) concerne un quantitativo di almeno 10 tonnellate per le gare di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 e di almeno 5 tonnellate per quelle di cui all'articolo 6a del medesimo;
b) è accompagnata dall'impegno scritto dell'offerente di rispettare tutte le norme sugli acquisti di cui trattasi;
c) è fornita la prova che l'offerente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di cui all'articolo 12 per la gara di cui trattasi.
6. Dopo lo scadere del termine di presentazione di cui all'articolo 10, l'offerta diviene irricevibile.
7. Deve essere assicurata la riservatezza delle offerte.
Art. 12
Cauzioni 1. L'irricevibilità dell'offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e la consegna dei prodotti al deposito designato dall'organismo d'intervento entro i termini di cui all'articolo 16, paragrafo 2, costituiscono obbligazioni principali il cui adempimento è garantito dalla costituzione di una cauzione di 30 ECU/100 kg.
La cauzione è costituita presso l'organismo d'intervento dello Stato membro dove è presentata l'offerta.
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione13, la cauzione è costituita esclusivamente sotto forma di deposito in contanti ai sensi dell'articolo 13 del medesimo.
3. La cauzione è svincolata:
— per le offerte non accettate, non appena siano noti i risultati della gara,
— per le offerte accettate, alla fine della presa in consegna dei prodotti, senza pregiudizio dell'articolo 17, paragrafo 8.
Art. 13
Decisione di aggiudicazione 1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara, e secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, viene fissato un prezzo massimo di acquisto per categoria; per gli acquisti all'intervento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, il prezzo massimo si riferisce alla qualità R 3; se particolari circostanze lo esigono, un prezzo diverso può essere fissato per uno Stato membro o una regione di esso in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati.
2. Può essere deciso di non dar seguito alla gara.
3.
Se il totale dei quantitativi offerti ad un prezzo uguale o inferiore al prezzo massimo supera i quantitativi che possono essere acquistati, i quantitativi aggiudicati possono essere ridotti, per categoria, applicando coefficienti di riduzione, che possono essere progressivi in funzione delle differenze di prezzo e dei quantitativi offerti.
Qualora circostanze particolari lo richiedano, detti coefficienti di riduzione possono essere differenziati a seconda degli Stati membri o delle loro regioni, in modo da garantire il corretto funzionamento dei meccanismi d'intervento.
Art. 14
Prezzo massimo d'acquisto 1. Salvo nel caso delle gare di cui all'articolo 6a del regolamento (CEE) n. 805/68, non sono prese in considerazione le offerte che superano il prezzo medio di mercato per una qualità, rilevato in uno Stato membro o una sua regione, convertito nella qualità R 3 applicando i coefficienti di cui all'allegato II e maggiorato di un importo pari a 8 ECU/100 kg di peso carcassa. Tuttavia, per gli Stati membri, o loro regioni, conformi alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 805/68, l'importo della maggiorazione è ridotto a 5 ECU/100 kg.
2. Salvo il disposto del paragrafo 1, per le gare di cui all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 6a del regolamento (CEE) n. 805/68 l'offerta è respinta se il prezzo proposto supera il prezzo massimo di cui all'articolo 13 applicabile alla gara considerata.
3.
Se il prezzo d'acquisto aggiudicato ad un offerente nell'ambito di una gara di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 è superiore al prezzo medio di mercato di cui al paragrafo 1, detto prezzo aggiudicato è adeguato moltiplicandolo per il coefficiente calcolato secondo la formula A dell'allegato VI del presente regolamento. Tale coefficiente non può tuttavia:
— essere superiore all'unità,
— determinare una riduzione del prezzo aggiudicato superiore alla differenza tra detto prezzo e il summenzionato prezzo medio di mercato.
Lo Stato membro che disponga di dati affidabili e mezzi di controllo appropriati può decidere di calcolare il coefficiente correttore per offerente secondo la formula B dell'allegato VI.
4. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.
Art. 15
Limitazione degli acquisti Gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carni all'intervento nell'ambito delle disposizioni degli articoli 6 e 6a del regolamento (CEE) n. 805/68, non siano in grado di prendere immediatamente in consegna le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna sul loro territorio o in una delle loro regioni d'intervento.
Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione di questa limitazione pregiudichi il meno possibile la parità di accesso dei venditori all'intervento.
Art. 16
Informazione dell'offerente e fornitura 1. L'organismo d'intervento informa immediatamente ciascun offerente in merito al risultato della sua partecipazione alla gara. L'organismo d'intervento rilascia senza indugio all'aggiudicatario un buono di consegna numerato nel quale sono indicati:
a) il quantitativo da fornire;
b) il prezzo aggiudicato;
c) il calendario di fornitura dei prodotti;
d) il centro o i centri d'intervento presso i quali deve aver luogo la fornitura.
2. L'aggiudicatario procede alla fornitura dei prodotti entro i diciassette giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Tuttavia la Commissione, in funzione dell'entità dei quantitativi aggiudicati, può prorogare questo termine di una settimana. La fornitura può essere scaglionata.
Art. 17
Procedura di presa in consegna 1. La presa in consegna da parte dell'organismo d'intervento avviene:
— per le carni con osso destinate ad essere ammassate tali e quali o destinate in parte ad essere disossate, nel luogo di pesatura situato all'entrata del magazzino frigorifero del centro d'intervento oppure nel luogo di pesatura situato all'entrata del laboratorio di sezionamento del centro d'intervento;
— per le carni con osso destinate ad essere disossate, nel luogo de pesatura situato all'entrata del laboratorio di sezionamento del centro d'intervento.
2. L'accettazione e la presa in consegna dei prodotti forniti è subordinata alla verifica, da parte dell'organismo d'intervento, della conformità di questi alle disposizioni del presente regolamento. In particolare, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e) si esegue mediante analisi di un campione. Le modalità di campionatura e le conseguenze di un risultato positivo sono quelle previste dalla normativa veterinaria in materia.
3.
Immediatamente prima del carico alla banchina di imbarco del mattatoio, può essere effettuata un'ispezione preventiva in merito al peso, alla classificazione, alla presentazione e alla temperatura delle mezzene. I prodotti rifiutati sono marcati e non possono più essere presentati né per l'ispezione preventiva né per la procedura di accettazione.
Ai fini del loro inoltro successivo al centro di intervento, le mezzene sono sezionate in quarti conformemente alle disposizioni dell'allegato V; ogni quarto è identificato per mezzo di un'etichetta conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione14. con l'indicazione inoltre del peso del quarto e del numero del contratto di aggiudicazione; le etichette sono attaccate direttamente ai tendini dei garretti anteriori e posteriori, senza ricorrere a gancetti metallici o in plastica.
I quarti corrispondenti ad ogni carcassa vengono infine raggruppati in modo da permettere che la procedura di accettazione avvenga per carcassa o per mezzena al momento della presa in consegna.
Ciascuna partita è accompagnata da un elenco di controllo contenente tutte le informazioni relative ai prodotti; il mezzo di trasporto viene sigillato prima della partenza del macello; il numero del sigillo è riportato sul certificato sanitario o sull'elenco di controllo.
4.
La procedura di accettazione dei prodotti offerti è espletata da un addetto dell'organismo d'intervento o da un suo mandatario, che abbia la qualifica di classificatore, che non sia coinvolto nelle operazioni di classificazione presso il macello e che sia totalmente indipendente dall'aggiudicatario. Tale indipendenza è garantita anche da una rotazione periodica di tali addetti tra vari centri d'intervento.
Le verifiche effettuate nel corso della procedura di accettazione riguardano la presentazione dei prodotti consegnati, la loro classificazione, il peso, l'etichettatura e la temperatura. In particolare, in assenza di ispezione preventiva, il controllo del peso deve vertere sui diversi quarti di una stessa carcassa e permettere di accertare che il loro peso totale non superi il peso massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h).
I prodotti rifiutati sono marcati e non possono più essere presentati né per l'ispezione preventiva né per la procedura di accettazione.
5.
Per quanto riguarda la presa in consegna delle carni con osso destinate ad essere disossate in centri d'intervento non conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, le norme in materia di identificazione, consegna e controllo comprendono le seguenti modalità:
— al momento della presa in consegna di cui al paragrafo 1, i quarti anteriori e posteriori destinati ad essere disossati devono essere identificati mediante il bollo o l'iscrizione sulla superficie interna ed esterna, delle lettere INT, secondo le stesse modalità previste all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) per l'indicazione della categoria, l'iscrizione del numero di macellazione e l'ubicazione dei bolli corrispondenti; le lettere INT sono tuttavia impresse sulla parete interna di ogni quarto, all'altezza della terza o quarta vertebra del quarto anteriore e della settima o ottava vertebra del quarto posteriore; inoltre, all'altezza e entro i limiti dei punti suddetti, deve essere stata rimossa in precedenza la pleura;
— il grasso testicolare deve rimanere aderente sino al momento della presa in consegna e rimosso dopo la pesatura;
— i prodotti consegnati sono suddivisi in lotti di volume compreso tra il quantitativo minimo che può essere conferito all'intervento e il doppio del medesimo.
Qualora si scoprano carcasse o quarti contrassegnati con lettere INT all'esterno delle zone ad essere riservate, lo Stato membro avvia un'indagine, prende le misure adeguate e ne informa la Commissione.
6. Se il quantitativo dei prodotti rifiutati è superiore al 20 % della partita fornita e scaricata, tutta la partita viene respinta.
7. Il prezzo è pagato soltanto per il quantitativo effettivamente fornito e accettato. Tuttavia se il quantitativo effettivamente fornito è superiore al quantitativo aggiudicato, il prezzo è pagato soltanto a concorrenza del quantitativo aggiudicato.
8. Se il quantitativo effettivamente fornito e accettato è inferiore al quantitativo aggiudicato, la cauzione:
a) è svincolata interamente, se la differenza non supera il 5 % o i 175 kg;
b) è incamerata salvo in caso di forza maggiore:
— proporzionalmente ai quantitativi non forniti o non accettati se la differenza non supera il 15 %,
— totalmente negli altri casi, in deroga all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2220/85.
Art. 18
Prezzo versato all'aggiudicatario 1. L'organismo d'intervento versa all'aggiudicatario il prezzo indicato nella sua offerta, entro un termine che inizia a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla fine della presa in consegna dei prodotti e scade il sessantacinquesimo giorno dopo questa data.
2.
Qualora nell'ambito di una gara a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, le qualità prese in consegna siano diverse dalla qualità R 3, il prezzo versato all'aggiudicatario viene adeguato mediante un coefficiente correttore applicabile alla qualità acquistata, indicato nell'allegato II.
Il disposto del primo comma non si applica alle carcasse di peso compreso tra 150 e 200 kg.
3.
Il prezzo d'acquisto delle carni si intende franco impianto frigorifero del centro d'intervento.
Il prezzo d'acquisto delle carni destinate interamente ad essere disossate si intende franco laboratorio di sezionamento del centro d'intervento.
Le spese di scarico sono sopportate dal venditore.
Art. 19
Tasso di conversione Il tasso di conversione da applicare agli importi di cui all'articolo 14 e all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) è il tasso di conversione agricolo vigente il giorno di entrata in vigore del regolamento che fissa il prezzo massimo d'acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la gara di cui trattasi.
TITOLO II DISOSSAMENTO DELLE CARNI ACQUISTATE DAGLI ORGANISMI D'INTERVENTO
Art. 20
Autorizzazione di disossamento Sono autorizzati a far procedere al disossamento di una parte o della totalità delle carni acquistate:
— nelle gare di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68, tutti gli organismi d'intervento;
— nelle gare di cui all'articolo 6a di detto regolamento, solo l'organismo d'intervento del Regno Unito.
Art. 21
Condizioni generali di disossamento 1. Il disossamento può essere effettuato esclusivamente presso laboratori di sezionamento riconosciuti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera a) della direttiva 64/433/CEE e dotati di una o più gallerie di congelamento attigue.
Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga alle disposizioni del primo comma; ai fini di tale decisione, essa tiene conto dell'evoluzione delle apparecchiature, delle esigenze sanitarie e di controllo, nonché dell'obiettivo di una progressiva armonizzazione in questo settore; la deroga deve essere limitata nel tempo.
2. I tagli senza osso devono possedere i requisiti prescritti dalla direttiva 64/433/CEE e rispettare il disposto dell'allegato VII.
3. Il disossamento non può avere inizio prima che siano state completate le operazioni di presa in consegna di ciascuna partita fornita.
4.
Nessun'altra carne può essere presentata nella sala di sezionamento mentre si procede al disossamento, alla rifilatura e all'imballaggio delle carni bovine d'intervento.
Contemporaneamente alle carni bovine, carni suine possono tuttavia essere presenti nella sala di sezionamento, a condizione che siano trattate su un'altra catena di lavoro.
5.
Le operazioni di disossamento sono eseguite tra le ore 7 e le ore 18 e non possono proseguire durante la notte, il sabato e la domenica o i giorni festivi. Tale orario può essere prolungato di due ore al massimo, purché sia garantita la presenza delle autorità di controllo.
Se le operazioni di disossamento non possono venir ultimate nel giorno di presa in consegna, i locali di refrigerazione presso i quali i prodotti sono immagazzinati vengono sigillati dall'autorità competente; il sigillo viene tolto dalla medesima autorità al momento della ripresa delle operazioni di disossamento.