Sez. U, Sentenza n. 26 del 05/02/1999 (Rv. 522969 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Termine annuale - Decorrenza - Dal deposito della sentenza - Parti contumaci - Applicabilità nei confronti delle stesse - Limiti - Disposizione ex art. 292, comma 4, cod. proc. civ. - Finalità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
Il termine annuale per l'impugnazione della sentenza, decorrente dalla data del suo deposito, trova applicazione anche nei confronti delle parti contumaci, qualora non ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 327, secondo comma, cod proc. civ., senza che, a fronte della portata inequivoca di questa ultima disposizione, possa darsi all'art. 292, quarto comma, cod. proc. civ., valore diverso da quello di semplice indicazione delle modalità di esecuzione ("alla parte personalmente") della notificazione della sentenza nei confronti della parte contumace.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 292 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)