diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 3948 del 26/02/2004 (Rv. 570604 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della p.a. - Regolamento proposto solo da alcuni degli attori - Integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570604-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE

In caso di giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della p.a. (nella specie, per l'annullamento di atti istitutivi di una procedura selettiva per progressione in carriera), la proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione da parte di alcuni degli attori non determina la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)