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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14423 del 24/05/2023 (Rv. 667948 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE | Mancata integrazione del contraddittorio - Applicabilità dell'art. 157, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - In genere.
Stato
decisa il 2023-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667948-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE

La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo il rilievo, la regola si riespande, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo, così come si verifica laddove l'appellante non abbia integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, contumace in primo grado, che non cessa per tale motivo di poter denunziare il vizio in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito sullo stato di adottabilità del minore, assunta senza che il giudice del gravame avesse integrato il contraddittorio nei confronti della madre, contumace in primo grado e non evocata nel giudizio di appello dal padre, ricorrente in cassazione).

Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)