Sez. 2, Sentenza n. 386 del 07/06/1982 Ud. (dep. 19/01/1983) Rv. 156939 - 01
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - NORME A GARANZIA DELLA DIFESA - APPLICABILITÀ NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI IGNOTI - ESCLUSIONE - IDENTIFICAZIONE DELL'IMPUTATO ALL'ESITO DI ACCERTAMENTI DATTILOSCOPICI - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA DIFESA - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - NORME A GARANZIA DELLA DIFESA - APPLICABILITÀ NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI IGNOTI - ESCLUSIONE - IDENTIFICAZIONE DELL'IMPUTATO ALL'ESITO DI ACCERTAMENTI DATTILOSCOPICI - VIOLAZIONE DEI DIRITTI DELLA DIFESA - ESCLUSIONE.*
Le norme di cui agli artt. 304 bis, 304 ter, 304 quater e 390 cod. proc. pen., di garanzia della difesa, sono applicabili solo quando dagli Atti sia nota od accertata l'identità dell'imputato o della persona indiziata del reato. Qualora l'identificazione si verifichi solo in esito all'accertamento di natura tecnica eseguito sulla base dei rilievi dattiloscopici, finché essa non è avvenuta ed il processo si svolge a carico di ignoti, manca il soggetto nel cui interesse sono predisposte le garanzie che non possono avere possibilità di applicazione. In detta situazione non sono vulnerati sotto alcun riflesso i diritti della difesa la quale, mediante la comunicazione del deposito dell'accertamento tecnico viene posta a conoscenza di tutti gli elementi utilizzati ai fini del giudizio di raffronto e messa in grado di confutare il giudizio stesso. (Conf mass n 150047).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)