Sez. T, Ordinanza n. 3224 del 13/02/2026 (Rv. 678014-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Accertamento fiscale - Documentazione tardiva - Inutilizzabilità ex art. 32, comma 4, d.P.R. n.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
600 del 1973 - Ambito di applicazione - Documenti favorevoli al contribuente - Accertamento giudiziale - Fattispecie.
178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere.
In materia di accertamento tributario, l'inutilizzabilità derivante dalla preclusione probatoria per produzione tardiva di cui all'art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, come interpretato dalla Corte costituzionale n. 137 del 2025, concerne esclusivamente i documenti contenenti dati favorevoli al contribuente, ossia quelli che, se tempestivamente esibiti, avrebbero potuto impedire l'accertamento o ridurne la portata, e non anche quelli di contenuto misto ovvero già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria; ne consegue che il giudice di merito è tenuto a svolgere una verifica in concreto circa la natura dell'elemento informativo e la sua effettiva incidenza sulla pretesa fiscale. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della Commissione tributaria regionale che, pronunciando in sede di revocazione, aveva dichiarato inutilizzabile la documentazione prodotta senza effettuare le necessarie verifiche, funzionali ad accertare se essa fosse effettivamente ed esclusivamente favorevole al contribuente e se taluni dati fossero già nella conoscenza o disponibilità dell'Amministrazione, a fronte di un accertamento fondato su discordanze emergenti dallo "spesometro" e da dati dichiarativi già acquisiti dall'Ufficio).
DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)