Sez. 5, Sentenza n. 2126 del 06/12/1984 Ud. (dep. 04/03/1985) Rv. 168134 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - MANCATA CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER LA NUOVA UDIENZA - IRREGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - NULLITÀ RADICALE ED INSANABILE DELLA SENTENZA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - MANCATA CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER LA NUOVA UDIENZA - IRREGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - NULLITÀ RADICALE ED INSANABILE DELLA SENTENZA.*
Il mancato rinnovo del decreto di citazione dopo il rinvio a tempo indeterminato del dibattimento, viola l'art. 432 comma secondo cod. proc. pen. e impedisce la regolare Costituzione del rapporto processuale determinando la nullità radicale e insanabile della sentenza pronunciata in contumacia dall'imputato. (Conf mass n 136857).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)