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Sez. 5, Sentenza n. 2126 del 06/12/1984 Ud. (dep. 04/03/1985) Rv. 168134 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - MANCATA CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER LA NUOVA UDIENZA - IRREGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - NULLITÀ RADICALE ED INSANABILE DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168134-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - MANCATA CITAZIONE DELL'IMPUTATO PER LA NUOVA UDIENZA - IRREGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE - NULLITÀ RADICALE ED INSANABILE DELLA SENTENZA.*

Il mancato rinnovo del decreto di citazione dopo il rinvio a tempo indeterminato del dibattimento, viola l'art. 432 comma secondo cod. proc. pen. e impedisce la regolare Costituzione del rapporto processuale determinando la nullità radicale e insanabile della sentenza pronunciata in contumacia dall'imputato. (Conf mass n 136857).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 405 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)