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Sez. L, Sentenza n. 4412 del 06/05/1994 (Rv. 486511 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Invalidità personale - Permanente | Parziale - Percentuale - Determinazione - Criteri - Riferimento al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro - Necessità - Rilevanza del danno biologico o di quello estetico - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486511-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Invalidità personale - Permanente

La percentuale (oltre il dieci per cento) d'inabilità permanente parziale, che rileva ai fini del riconoscimento della relativa rendita al lavoratore infortunato, deve essere determinata con riguardo al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro (generico), secondo i criteri di cui all'art. 78 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ed alla tabella ivi richiamata, restando esclusa la possibilità di tener conto, ai fini anzidetti, del cosiddetto danno biologico o di quello estetico, stante la configurabilità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro come assicurazione finalizzata al risarcimento della perdita o della riduzione della capacità lavorativa degli assicurati e non al risarcimento del danno secondo la nozione più ampia (e perciò comprensiva del danno biologico ed estetico) di cui artt. 2043 e segg. cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)