Sez. 3, Sentenza n. 9027 del 16/04/2009 (Rv. 607879 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Danno da distrazione di somme destinate all'acquisto di strumenti finanziari - Criteri di liquidazione - Conteggio del solo capitale - Esclusione - Computo degli interessi convenzionali prodotti dai titoli ordinati dal risparmiatore e non acquistati dalla banca - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE
Il danno patito dal risparmiatore in conseguenza dell'infedeltà di un dipendente dell'intermediario finanziario, il quale abbia trattenuto per sé le somme versategli dal primo per l'acquisto di strumenti finanziari, è dato dalla somma del capitale perduto e del mancato guadagno, rappresentato dal rendimento che avrebbero garantito i titoli dei quali aveva domandato l'acquisto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur ritenendo la banca obbligata ex art. 2049 cod. civ. al risarcimento del danno causato dal proprio dipendente, che aveva stornato somme rimessegli dal risparmiatore per l'acquisto di certificati di credito del tesoro, l'aveva condannata alla sola restituzione del capitale, e non anche al pagamento degli interessi che avrebbero prodotto i suddetti titoli)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)