diritto.io

Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Testo in vigore al

Art. 44

1. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidita' di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidita' e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di eta' in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui gli invalidi fruiscono.

2. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1a categoria. Resta, comunque, ferma la facolta' di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidita' di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive modificazioni.

3. Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al compimento del 65° anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita', viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, cumulabile con l'assegno di previdenza.

4. L'incollocabilita' e' riconosciuta per periodi di tempo e con le modalita' stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per lo esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato dal presidente stesso.

5. Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del diritto all'assegno di incollocabilita'.

6. Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione od al diniego dell'assegno di incollocabilita' su proposta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e successive modificazioni.

7. L'assegno di incollocabilita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non e' cumulabile con l'indennita' di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilita' compete finche' sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

8. Il trattamento di incollocabilita' puo' essere in ogni tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno le ragioni per le quali sia stato concesso.

9. Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilita', hanno l'obbligo, qualora esplichino attivita' lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita' medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

10. Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e puo' essere comminata, sentita la Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilita' dell'assegno di incollocabilita'.

Art. 44-bis

1. Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, di eta' inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, e' concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000 annue.

2. La domanda per conseguire detto assegno deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, e siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.

3. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non e' cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'articolo 41, ne' con l'indennita' di disoccupazione.

4. L'assegno non e' dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei disoccupati; e puo' essere in ogni tempo revocato con decreto del direttore del competente Ufficio provinciale del tesoro, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.

5. Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione.

6. Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore agricolo avente diritto all'indennita' di disoccupazione prevista dall'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, l'importo delle indennita' non cumulabili con l'assegno predetto verra' trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennita' medesime e versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio spettante all'interessato in virtu' dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

7. Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.12

Art. 45

1. Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' accordata una indennita' per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nella seguente misura, mensile:

2. Lettera A ............ L. 40.000
" A-bis ........ " 35.000
" B ............ " 31.000
" C ............ " 22.000
" D ............ " 20.000
" E ............ " 15.000
" F ............ " 15.000
" G ............ " 12.000
L'indennita' e' ridotta come segue per gli invalidi residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti

3. Lettera A ............ L. 37.000
" A-bis ........ " 32.000
" B ............ " 28.000
" C ............ " 19.000
" D ............ " 17.000
" E ............ " 12.000
" F ............ " 12.000
" G ............ " 9.000

4. Ai pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E, punti 1, 2 della tabella stessa, e' data facolta' della scelta fra l'accompagnatore militare e l'indennita' di accompagnamento.
In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennita' e' ridotta della misura prevista dalla lettera G indicata nel presente articolo.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in Istituti rieducativi ed assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente quinto all'invalido.
L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovra' dare comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
L'indennita' e' concessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 46

1. L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

  1. a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;

  2. b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed inoltre nubili, se femmine.

2. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una infermita' ascrivibile alla 1ª categoria dell'annessa tabella A, finche' duri tale inabilita'.

3. Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

Art. 47

1. Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

2. L'aumento integratore spetta anche per i tigli legittimati con decreto, per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di legge purche' la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra da cui derivo' l'invalidita'.

Art. 48

1. Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.

Art. 49

1. Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermita', riportate od aggravate a causa di guerra, e' concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro anni.

2. Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria, quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di quattro.

3. Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari di carriera, nonche' ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19, senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi precedenti.

4. Il trattamento normale di quiescenza e' liquidato dagli enti competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore e' liquidato dal Ministero del tesoro.

5. Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplato dall'art. 17.

Art. 50

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio stesso.

2. In tal caso, pero', resta esclusa la concessione dei quattro anni di aumento, di cui all'articolo precedente.

3. Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di carriera, nonche' ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17, 18, 19.

Art. 51

1. Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di guerra, la pensione, assegno o indennita', decorre dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.

2. Nei casi di superinvalidita', che diano luogo alla concessione di un trattamento di guerra superiore a quello di attivita', goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della dimissione.

3. Gli assegni di attivita', corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.

4. Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno decorre dal giorno in cui il militare e' stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidita' che dia diritto a liquidazione di pensione od assegno di guerra. Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della visita collegiale di cui all'art. 101, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dal primo del mese successivo alla presentazione della domanda.

5. Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10 la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento.

6. Ove la domanda sia stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la pensione, assegno o indennita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Art. 52

1. Ai militari inviati in licenza speciale e' in facolta' del Ministro per il tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della invalidita', la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori.

2. In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le somme non dovute o pagate in piu', in base al presente articolo, sono abbuonate.

Art. 53

1. Nei casi di aggravamento delle infermita' per le quali siasi concessa pensione ed assegno rinnovabile ed indennita' per una volta tanto, l'invalido puo' chiederne la revisione senza limite di tempo.

2. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e' respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte.

3. Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la Commissione, di cui all'art. 103, dichiari che la invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purche' tale giudizio sia confermato dalla Commissione superiore di cui all'art. 104.

4. Qualora la rivalutazione proposta, superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovra' pronunciarsi su visita diretta.

5. La nuova pensione ed il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti piu' favorevole, dalla data della visita collegiale di cui all'articolo 103, e sara' pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile gia' riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza.

6. Uguale deduzione della somma gia liquidata si fara' nel caso di nuova liquidazione dell'indennita' per una volta tanto.

7. Se l'indennita' per una volta tanto viene convertita in pensione o in assegno rinnovabile, le somme pagate in piu' di quelle che sarebbero state dovute per una pensione o assegno di 8ª categoria durante il periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidita' e quello dell'aggravamento, vengono recuperate, mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero sara' effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Art. 54

1. Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non e' ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarine il diritto indipendente, niente dall'invalidita', di guerra.

2. I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina, nella Aeronautica e nella Guardia di finanza.

4. Quando l'invalido e' costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza dell'infermita' di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermita' per la concessione dell'assegno integratore di cui all'art. 49. Resta salvo il diritto all'opzione per la indennita' una volta tanto, ove sia il caso.

Titolo III. Dei diritti della vedova e degli orfani.

Art. 55

1. La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di guerra di cui all'art. 10, contro la quale non sussista sentenza per separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la morte sia derivata da ferite, lesioni od infermita', riportate in contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26.

2. Quando si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra in circostanze diverse, oppure di civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha diritto a pensione di guerra nella misura stabilita dalla annessa tabella H.

3. Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la, celebrazione del matrimonio.

4. La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti.2327

Art. 56

1. Alle vedove in possesso di pensione di guerra e' concesso un assegno di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto il 60° anno di eta', o, anteriormente, qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno.

2. L'assegno puo' essere congruamente ridotto fino alla meta' nei casi di minor bisogno.911

Art. 57

1. Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali contemplati negli articoli 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di riversibilita' ad essa spettante, consegue la pensione di guerra.

2. Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova e' dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilita' per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione.

3. Nulla e' innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplata dagli articoli 17, 18, 19.

Art. 58

1. La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio e' stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivo' la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermita' non dipendente da causa violenta. esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo.

2. Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione.

3. Per la vedova, del civile morto per la causa di guerra di cui all'art. 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anui dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purche' non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma.

4. Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purche' sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma.

Art. 59

1. La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione.20a

2. Tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilita' la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a:

  1. 1) sette annualita' della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse tabelle, G e H, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;

  2. 2) sei annualita', se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;

  3. 3) cinque annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;

  4. 4) quattro annualita', se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni.

3. Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilita' la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualita della pensione.

4. Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 50 anni.

5. La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio e' avvenuto anteriormente.

Art. 60

1. Quando esistano orfani di eta' minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile e' corrisposta la pensione nella misura, indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H.

2. I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A.

3. Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile puo' egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermiti ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A, e risulti in stato di bisogno.

4. Nel caso che l'invalidita' sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. La somma dei vari periodi non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidita' permanga, la detta pensione viene concessa a vita.

5. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro della vedova e' da considerarsi presunta al compimento della eta' di 70 anni.

Art. 61

1. Se con la vedova, concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa e' ulteriormente integrata, con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano, finche' non compia il 21° anno di eta' e sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purche' sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro.

2. Qualora la inabilita' sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.11

Art. 62

1. I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresi' privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 60 e 61.16

2. Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 61, il primo orfano non viene computato.

3. I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresi' privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 240.000 conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti.791624

4. Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivo' la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 58.

5. Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'art. 58.

6. Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Universita' o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta'.

Art. 63

1. Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente articolo, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto la maggiore eta' o prima della data di cessazione del diritto a pensione da parte del genitore.1620

2. Nei casi di inabilita' temporanea si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.

3. Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno speciale temporaneo.