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Sez. 1, Sentenza n. 2706 del 08/03/1995 (Rv. 490991 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Sentenza che accoglie la domanda revocatoria - Natura - Dichiarativa - Effetti - Interessi sulle somme restituite - Decorrenza - Dalla data del "fatto ingiusto".
Stato
decisa il 1995-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490991-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

La sentenza che accoglie una domanda proposta ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare ha natura dichiarativa. Ne consegue che gli interessi sulle somme restituite hanno decorrenza non dalla data della domanda giudiziale, ma dalla data del "fatto ingiusto" con cui si è violato un precetto proprio del sistema revocatorio fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)