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Sez. U, Ordinanza n. 2139 del 29/01/2021 (Rv. 660231 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Istanza di regolamento di giurisdizione sulla domanda principale - Potere delle Sezioni Unite di esaminare la questione anche rispetto alla domanda riconvenzionale - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660231-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, investite di un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione limitata alla sola domanda riconvenzionale, devono esercitare il potere di regolare la giurisdizione anche rispetto alla domanda principale, avuto riguardo all'esigenza di risolvere la questione di giurisdizione una volta per tutte sull'intera controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)