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Sez. 6 - , Sentenza n. 16577 del 23/01/2019 Ud. (dep. 16/04/2019) Rv. 275546 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE | Obbligo di denuncia – Dirigente comunale – Pratiche di sanatoria edilizia – Necessaria prova della conoscenza del fatto costituente reato – Mera funzione di vertice amministrativo – Insufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275546-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE

In tema di omessa denuncia ex art. 361 cod. pen., la conoscenza del fatto costituente reato da parte del pubblico ufficiale non può essere desunta dalla mera funzione di vertice amministrativo del settore nell'ambito del quale è emerso il fatto di reato, dovendosi a tal fine considerare l'articolazione strutturale ed organizzativa dell'ufficio e le procedure in uso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non provata la consapevolezza in capo al dirigente dell'ufficio tecnico comunale dell'avvenuta esecuzione di opere edili abusive oggetto di domanda di sanatoria, avendo lo stesso avuto il coordinamento di plurimi servizi senza procedere personalmente all'istruttoria delle numerosissime pratiche di condono, e non essendo stati acquisiti elementi per ritenere che avesse contezza, pur generica, del contenuto delle singole istanze).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)