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Sez. 3, Ordinanza n. 21832 del 29/07/2025 (Rv. 675451-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi - Deduzione della violazione di norme processuali - Prospettazione di una concreta lesione del diritto di difesa - Necessità - Eccezioni - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA - In genere.
Stato
decisa il 2025-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675451-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la quale i terzi proprietari degli immobili ipotecati lamentavano la violazione dell'art. 475 c.p.c., per essere il contratto di mutuo azionato nei loro confronti privo della formula esecutiva, senza allegare il concreto pregiudizio subito per effetto di tale irregolarità formale, non ravvisandosi alcuna situazione tale da rendere il pregiudizio "autoevidente".

Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)