diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5307 del 26/09/2000 Cc. (dep. 19/12/2000) Rv. 217611 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza coercitiva per omessa trasmissione di atti - Atti rilevanti a tal fine - Individuazione - Sentenza di assoluzione dell'indagato per fatto diverso - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217611-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame delle misure cautelari personali, solo l'omessa trasmissione al tribunale di specifici elementi di fatto, di natura oggettiva, sopravvenuti all'emissione del provvedimento restrittivo e in concreto utilizzabili per discolpare l'indagato, può determinare la perdita di efficacia di tale provvedimento. Ne consegue che non incide sull'efficacia dell'ordinanza cautelare la mancata trasmissione al tribunale del riesame di una sentenza di assoluzione dell'indagato per fatto diverso, data la sua natura di elemento con valenza neutra, utilizzabile, al più, per la valutazione della personalità dell'indagato medesimo, ma privo di rilevanza ai fini del giudizio sulla gravità degli indizi di colpevolezza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)