Sez. 5 - , Sentenza n. 24215 del 29/11/2016 (Rv. 641728 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudicato relativo al rimborso d'imposta - Giudizio di ottemperanza - Pretesa degli accessori - Debenza - Limiti - Disciplina speciale.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema d'ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, per le somme dovute in restituzione per rimborso d'imposta si applica il disposto degli artt. 1 e 5 della l. n. 29 del 1961, sicché, in caso di accoglimento della domanda, oltre interessi, il giudice tributario può darvi attuazione nei limiti previsti dalla disciplina speciale e, quindi, con decorrenza dalla richiesta di rimborso e nei limiti della misura del tasso semestrale degli interessi, con esclusione della liquidazione del maggior danno da svalutazione ex art. 1224, comma 2, c.c. (Nella specie, tuttavia, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, benché recante la liquidazione del maggior danno, non avendo l'Amministrazione finanziaria proposto ricorso incidentale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)