Sez. 1, Ordinanza n. 460 del 14/03/1969 Cc. (dep. 05/05/1969) Rv. 111231 - 01
SICUREZZA PUBBLICA -MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI - MANCATA PRESENTAZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - INSANABILITA.*
SICUREZZA PUBBLICA -MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI - MANCATA PRESENTAZIONE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - INSANABILITA.*
Per il combinato disposto degli artt.201 cod.proc.pen. e 4 legge 27 dicembre 1956, n.1423, anche in materia di misure di prevenzione l'ammissibilita dei ricorsi in appello e in Cassazione deve ritenersi condizionata alla presentazione dei motivi. La mancata presentazione di questi costituisce, pertanto, causa di inammissibilita della impugnazione. Quando l'impugnazione e relativa ad un decreto del giudice di primo grado l'inammissibilita dev'essere dichiarata dal giudice di appello. Se questi non la dichiara deve provvedere a rilevarla, anche di ufficio, la Corte di Cassazione, dovendosi la inammissibilita considerare come una sanzione non suscettibile di sanatoria. (V.110006, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)