Sez. U - , Ordinanza n. 3874 del 08/02/2023 (Rv. 666886 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Spese di gestione degli uffici giudiziari - Domanda di rimborso proposta da un'amministrazione comunale nei confronti del Ministero della Giustizia - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Fondamento. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SERVIZI PUBBLICI - IN GENERE - In genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la domanda avanzata da un'amministrazione comunale nei confronti del Ministero della giustizia e volta ad ottenere il rimborso delle spese di gestione degli uffici giudiziari in forza degli artt. 1 e 2 della l. n. 392 del 1941 (secondo la formulazione "ratione temporis" applicabile, antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 190 del 2014), attesa l'insussistenza di un diritto soggettivo dei Comuni a conseguire l'integrale restituzione delle spese indicate, nonché l'autoritativa determinazione del "quantum" del contributo gravante sullo Stato.
Legge 24/04/1941 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 2 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 526 lett. A CORTE COST., DPR 04/05/1998 num. 187 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)