Sez. 1, Sentenza n. 4722 del 29/04/1991 (Rv. 471907 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti provvisori - In genere | Provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nello interesse dei coniugi e della prole - Titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento ex art. 633 cod. proc. civ. - Esclusione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti provvisori - In genere
L'ordinanza con la quale il presidente del Tribunale dà, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ. i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole, non costituisce titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento che può formare oggetto di esame soltanto nel contesto del procedimento cui accede e che è autonomamente presidiato da efficacia esecutiva che assicura sufficiente garanzia di realizzazione dell'interesse del creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)