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Sez. 6, Sentenza n. 8930 del 05/06/1984 Ud. (dep. 22/10/1984) Rv. 166241 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO - SCIABOLA DA SAMURAI - CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 699 COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166241-01

ARMI - PORTO ABUSIVO - SCIABOLA DA SAMURAI - CONTRAVVENZIONE PREVISTA DALL'ART. 699 COD. PEN. - CONFIGURABILITÀ.*

Il porto abusivo di una sciabola da samurai fuori dell'abitazione o delle sue appartenenze integra il reato previsto dall'art. 699 cod. pen., anche dopo l'entrata in vigore delle leggi 14 ottobre 1974, n. 497 e 18 aprile 1975, n. 110. La prima concerne infatti soltanto le armi comuni da sparo e la seconda ha sostituito con l'art. 4 l'uguale ipotesi contravvenzionale precedentemente configurata dall'art. 42 T.U.L.P.S., senza apportare alcuna modifica all'ambito di applicazione del citato art. 699 cod. pen.. (V mass n 123062, nel senso che la sciabola in dotazione alle forze armate è arma da guerra; (V mass nn 121393 e 143311, nel senso che trattasi di arma bianca non da guerra; (Conf mass nn 150737 e 132740, per la sciabola comune).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 699 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)