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Sez. 1, Sentenza n. 274 del 27/01/1968 (Rv. 331186 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - VIOLENZA- CARATTERI DELLA VIOLENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331186-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA- ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - VIOLENZA- CARATTERI DELLA VIOLENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di annullabilita del contratto, l'apprezzamento del giudice del merito sull'efficacia o meno della minaccia e della violenza tendente a coartare la volonta di una persona, tenuto conto delle condizioni e circostanze previste dall'art. 1435 cod.civ., si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in Sede di legittimita, se congruamente e logicamente motivato. (Conf. 62-63, 326-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1435

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)