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Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata

Testo in vigore al

Capo II. Il consiglio regionale

Art. 11

1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico ed amministrativo della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite o delegate alla Regione; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.

2. Il Consiglio regionale elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio e l'Ufficio di presidenza, il Presidente e i membri della Giunta regionale e su di essi esercita il controllo politico ed amministrativo.

3. Spetta al Consiglio:

  1. 1) approvare i programmi della Giunta regionale e controllarne l'attuazione;

  2. 2) formulare voti e proposte di legge al Parlamento, nonche' i pareri di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione;

  3. 3) designare, nel proprio seno, a norma del secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione, tre delegati che partecipano alla elezione del Presidente della Repubblica;

  4. 4) deliberare sulla richiesta di referendum legislativo e costituzionale, a norma degli articoli 75 e 138 della Costituzione;

  5. 5) approvare il bilancio regionale di previsione e le sue variazioni, il rendiconto consuntivo, le deliberazioni relative all'assunzione di mutui ed alla emissione di prestiti;

  6. 6) istituire e disciplinare i tributi propri della Regione;

  7. 7) formulare le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;

  8. 8) approvare i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;

  9. 9) approvare i programmi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa, nonche' l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione ed i relativi finanziamenti;

  10. 10) disciplinare l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;

  11. 11) istituire nel proprio territorio nuovi Comuni, modificare le circoscrizioni e le denominazioni di quelli gia' esistenti, promuovere forme associative tra gli enti locali della Regione e di decentramento comunale;

  12. 12) deliberare le deleghe da conferire alle Province, ai Comuni ed agli altri enti locali, quali organi di decentramento amministrativo;

  13. 13) l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione, l'approvazione dei relativi bilanci;

  14. 14) le delibere concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;

  15. 15) la determinazione degli indirizzi concernenti le attivita' degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' il controllo sugli indirizzi medesimi;

  16. 16) la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonche' dei rappresentanti della Regione in enti, aziende e societa' a partecipazione regionale assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare nei modi stabiliti dal Regolamento;

  17. 17) formulare pareri di interesse generale richiesti dagli organi costituzionali della Repubblica;

  18. 18) nominare commissioni e membri di commissioni nel caso di nomina rimessa genericamente alla Regione;

  19. 19) riesaminare le deliberazioni, per il controllo di merito degli atti amministrativi regionali, a norma dello articolo 125 della Costituzione;

  20. 20) ratificare gli atti amministrativi di competenza del Consiglio deliberati in casi di urgenza dalla Giunta regionale ed adottare i provvedimenti consequenziali;

  21. 21) deliberare su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo demandato o delegato alla Regione e di competenza del Consiglio.

4. Le deliberazioni del Consiglio regionale, escluse quelle sottoposte dalla legge a controllo di merito, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tal senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 12

1. Il Consiglio regionale tiene la sua prima adunanza entro il trentesimo e non prima del ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della Giunta regionale uscente, con preavviso di almeno cinque giorni.

2. Nella stessa adunanza, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisoria, rispettivamente da parte del consigliere piu' anziano e del piu' giovane di eta', il Consiglio procede alla convalida degli eletti ed alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti, di due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di presidenza che deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

3. Alla elezione si procede con tre votazioni separate, la prima per il Presidente, la seconda per i Vice Presidenti, la terza per i Segretari; ciascun consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

4. La elezione dell'Ufficio di presidenza ha luogo a scrutinio segreto. I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica un anno e sono rieleggibili.

5. L'Ufficio di presidenza decide a maggioranza dei membri assegnati; a parita' di voti, prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio elegge poi fra i suoi componenti, ed assicurando la presenza della minoranza, la Giunta delle elezioni che riferisce al Consiglio medesimo sui casi di ineleggibilita', decadenza e di incompatibilita'.

Art. 13

1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente.

2. L'ordine del giorno e' pubblicato e comunicato ad ogni consigliere almeno cinque giorni prima.

3. Esso si riunisce dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 ottobre al 31 dicembre.

4. Il Consiglio puo' essere convocato in via straordinaria:

  1. a) per iniziativa del suo Presidente;

  2. b) su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di almeno otto consiglieri.

5. In quest'ultimo caso la seduta deve essere tenuta entro quindici giorni dalla data in cui e' pervenuta alla Presidenza la richiesta di convocazione.

6. Ove il Presidente non provveda alla convocazione, essa verra' disposta dal Vice Presidente, di turno o, in mancanza, dall'altro Vice Presidente.

7. In caso di comprovata urgenza la convocazione puo' aver luogo telegraficamente con preavviso di 48 ore.

8. Si riunisce, altresi', su richiesta del Consiglio dei Ministri, ove da questo riceva l'invito a sostituire la Giunta o il Presidente della stessa che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Art. 14

1. Le sedute consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 15

1. I consiglieri si costituiscono in Gruppi composti a norma di Regolamento.

2. I consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 16

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa delle leggi regionali e di ogni altra deliberazione del Consiglio, e diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

2. Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere agli uffici della Regione e degli enti o aziende da essa dipendenti notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

3. L'esercizio di tali diritti e' disciplinato dal Regolamento.

Art. 17

1. La legge regionale stabilisce l'entita' e i titoli delle indennita' ed ogni altro trattamento ai consiglieri regionali a seconda delle loro funzioni ed attivita'.

Art. 18

1. L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 19

1. Il Consiglio regionale adotta a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione il proprio Regolamento che ne disciplina l'organizzazione interna ed il funzionamento.

2. Le modifiche al Regolamento sono adottate con la maggioranza di cui al comma precedente.

Art. 20

1. Il Regolamento disciplina le modalita' delle votazioni.

Art. 21

1. L'Ufficio di presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Art. 22

1. Periodicamente il Presidente convoca l'Ufficio di previdenza, integrato dai Presidenti dei Gruppi consiliari, dai Presidenti delle Commissioni permanenti e dal Presidente o dal Vice Presidente della Giunta regionale o la un suo rappresentante, per predisporre il calendario di attivita' del Consiglio e delle Commissioni.

Art. 23

1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi Consiliari, assicurando la presenza in esse con diritto di voto di almeno, un rappresentante per ogni Gruppo.

2. Le modalita' di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

3. Possono anche essere costituite Commissioni speciali.

4. Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge e svolgono ogni attivita' preparatoria dei provvedimenti di competenza del Consiglio.

5. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno il diritto di ottenere dalla Giunta regionale e dagli organi amministrativi degli enti ed aziende dipendenti o controllati notizie, informazioni, dati, atti, documenti, audizioni di persone, anche a fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti, aziende e societa' dipendenti o controllate dalla Regione.

6. Il Presidente e i membri della Giunta hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

7. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonche', previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione. Hanno inoltre facolta' di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

8. Non puo' essere opposto alle richieste delle Commissioni, nelle sedute in cui non partecipano persone estranee al Consiglio, il segreto d'ufficio.

9. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti.

10. Si avvalgono altresi', ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, d'intesa con l'Ufficio di presidenza.

11. L'Ufficio di presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura i mezzi necessari per lo adempimento delle loro funzioni.

Art. 24

1. Le Commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attivita' del Consiglio e, a tal fine, procedono alla consultazione degli enti locali, dei sindacati, dei lavoratori dipendenti ed autonomi, di altre organizzazioni sociali e di singoli cittadini.

Art. 25

1. Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su specifici argomenti.

2. Per la composizione delle Commissioni d'inchiesta si applica il disposto del primo e del secondo comma dell'articolo 23.

3. E' fatto obbligo a tutti i titolari degli uffici della Regione, nonche' di enti e aziende da essa dipendenti, di fornire alle Commissioni d'inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d'ufficio.

Art. 26

1. Il Regolamento interno disciplina le modalita' delle indagini conoscitive, delle consultazioni, della pubblicita' dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni consiliari, ed ogni altra modalita' di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni medesime.

Art. 27

1. Il Consiglio ha piena autonomia organizzativa, funzionale e, nell'ambito degli stanziamenti assegnati nel bilancio, autonomia contabile che esercita a norma del presente Statuto e del proprio Regolamento.

Art. 28

1. Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Si vota a scrutinio segreto per, eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone.

3. Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai consiglieri presenti; eccezion fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 29

1. Salvo i casi di anticipato scioglimento, il Consiglio esercita le proprie funzioni fino al quarantaseiesimo giorno anteriore alla data di elezione per il suo rinnovo.

Capo III. La giunta regionale e il presidente della giunta

Art. 30

1. La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione.

2. In conformita' con gli indirizzi politici ed amministrativi determinati dal Consiglio, esercita funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione.

Art. 31

1. La Giunta regionale:

  1. 1) attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;

  2. 2) da' esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;

  3. 3) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

  4. 4) delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;

  5. 5) predispone, sentite le competenti Commissioni consiliari, i programmi e i piani della Regione e ne cura l'attuazione;

  6. 6) adotta i provvedimenti di attuazione, dei, programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreche' essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;

  7. 7) sovrintende agli uffici regionali;

  8. 8) amministra il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;

  9. 9) delibera ed approva i contratti della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;

  10. 10) delibera in materia di liti attive e passive e, su conforme parere della Commissione consiliare competente, in materia di rinunce e transazioni;

  11. 11) delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimita' costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale, nonche' sulle rinunce agli stessi;

  12. 12) sovrintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal. Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale;

  13. 13) esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione e dal presente Statuto.
    La Giunta ha il potere di iniziativa delle leggi e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 11;

  14. 14) la Giunta regionale, in caso di eccezionale urgenza, e tale da non consentire la immediata convocazione del Consiglio, puo' deliberare provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio regionale al quale li trasmette per la ratifica nella prima successiva adunanza convocata ai sensi del penultimo comma dell'articolo 13.

2. La mancata ratifica, entro il termine di trenta giorni della deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa la decadenza della stessa, salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.