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Sez. 2, Sentenza n. 4965 del 02/03/2010 (Rv. 611624 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) | Spazio sottostante il suolo in cui sorge l'edificio - Comunione - Sussistenza - Divieto a carico dei singoli condomini di eseguire escavazioni - Sussistenza - Fondamento - Limiti - Consenso - Necessità.
Stato
decisa il 2010-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611624-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI)

In tema di condominio, il singolo condomino non può procedere, senza il consenso degli altri condomini, all'escavazione in profondità nel sottosuolo, atteso che detta opera costituisce innovazione lesiva del diritto di comproprietà, in quanto priva i condomini medesimi dell'uso e del godimento di una parte comune dell'edificio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)