Sez. 1, Sentenza n. 925 del 12/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164418 - 01
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - RITUALITÀ - SUCCESSIVA DETENZIONE O ARRESTO PER ALTRA CAUSA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NOTIFICAZIONE - RITUALITÀ - SUCCESSIVA DETENZIONE O ARRESTO PER ALTRA CAUSA - LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
L'imputato, che sia stato regolarmente citato a giudizio, quando, successivamente alla notifica del decreto di citazione, sia arrestato o detenuto per altra causa, e tale suo stato di detenzione non risulti agli Atti, non può addurre a legittimo impedimento per la mancata comparizione in giudizio lo stato di detenzione e la relativa mancata traduzione, qualora non abbia reso noti all'autorità procedente tale suo stato e la sua volontà di presenziare al giudizio a suo carico. Ne consegue che legittimamente il giudice di merito ne dichiara la la contumacia.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)